Il bimbo ammalato non vede il padre: nessuna responsabilità per la madre affidataria
La madre che impedisce l’affidamento temporaneo del
bimbo al papà, nei giorni e nelle ore stabilite dal giudice civile, non
incorre in alcuna responsabilità penale se giustifica il suo contegno con l’esigenza di aver voluto tutelare la salute del minore.
Bene prevalente, la cui difesa può proteggere la mamma da eventuali
accuse di aver eluso l’esecuzione di un provvedimento dell’autorità
giudiziaria (articolo 388, secondo comma, Cp).
Il caso
È quanto emerge dalla sentenza
736/10 con cui la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di una
madre che aveva impedito all’ex di vedere il figlio per tutelare lo
stato di salute del ragazzino, molto cagionevole. I giudici del merito,
infatti, avevano affermato la responsabilità della donna sulla base
delle dichiarazioni dibattimentali del padre secondo le quali, in più
occasioni, l’ex moglie si era rifiutata di consegnargli il bimbo nei
termini stabiliti dal giudice civile «adducendo come scusa il fatto che
lo stesso era ammalato». Ma la Suprema corte è stata di diverso avvio,
perché ha ritenuto che i colleghi del merito non hanno accertato il
configurarsi o meno di eventuali situazioni suscettibili di ricondurre
la condotta antigiuridica della donna nell’area di una causa
giustificativa (stato di necessità o altra scriminante putativa) in
rapporto «all’asserita esigenza di tutelare l’effettivo interesse del
bambino, piuttosto che coltivare il proposito di vulnerare quello del
marito a frequentarlo nei modi previsti in sede di separazione».