Se il cane abbaia anche di notte arrecando disturbo ai vicini, ne risponderà penalmente il padrone dello stesso.
E’ quanto ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 14 gennaio 2011, n. 715 secondo cui è punibile con la contravvenzione ex articolo 659 c.p., il proprietario dell’animale che non ne impedisce i rumori notturni molesti, nonostante le proteste reiterate dei vicini di casa.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso presentato dai proprietari di due cani pastore che, in precedenza, erano stati condannati dalTribunale di Siracusa, in composizione monocratica e nella sezione distaccata di Avola, alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 659 c.p. in quanto, non impedendo il continuo abbaiare soprattutto nelle ore notturne, degli animali di loro proprietà, impedivano il riposo e le normali occupazioni dei vicini di casa e dei familiari con essi conviventi.
La difesa degli istanti, nel ricorso per Cassazione, si è basata sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, nonché sull’ erronea valutazione del Tribunale di prime cure delle dichiarazioni testimoniali, definite dai ricorrenti cariche di “illazioni e supposizioni”, e perciò poco credibili ed incongruenti.
Nella sentenza oggetto del presente esame, la Suprema Corte ha specificato che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella valutare l’attendibilità dei risultati delle prove bensì quella, di verificare se gli elementi probatori su cui si fonda la decisione siano stati valutati secondo logica in modo da giustificare le conclusioni finali. Pertanto, “ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).”
Infine, per quanto concerne i requisiti del reato, la Prima Sezione Penale ha così concluso:“per la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1^, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1^, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p. gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1^, 19/04/2001).”
(Altalex, 10 febbraio 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 2 dicembre 2010 – 14 gennaio 2011, n. 715