Il cane provoca dei danni? Ne risponde anche il marito della proprietaria
E’ quanto statuito dalla IV^ Sezione Penale della Suprema Corte con la sentenza 7 marzo 2011, n. 8875 in virtù della quale, qualora un animale domestico privo di museruola e guinzaglio arrechi danno a terzi, ne saranno responsabili i membri della famiglia presenti, e non solo la legittima proprietaria.
Il caso riguardava i coniugi L.A. e D.N.B. giudicati responsabili del reato di lesioni colpose per non aver custodito con la necessaria attenzione il cane in loro possesso, che avventandosi su P.M.L., le mordeva la gamba destra, procurandole così delle lesioni.
Il Giudice di prime cure ha condannato entrambi i coniugi al pagamento di Euro 300,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla concessione di una provvisionale di Euro 500,00. Avverso tale decisione hanno proposto appello, ma il Tribunale di Fermo, con la sentenza del 18.03.2010, confermava la sentenza di primo grado.
Pertanto, i coniugi proponevano ricorso per Cassazione.
In particolare con il primo motivo di ricorso, la moglie, dichiarava di essere l’unica proprietaria del cane, e non avendo delegato il marito a custodirlo, soltanto lei ne sarebbe responsabile, perciò unica destinataria della disposizione di cui all’articolo 672 c.p..
Invero, i Giudici della Suprema Corte hanno puntualizzato la sussistenza della responsabilità dell’imputato L. , in quanto l’obbligo di custodire con le dovute accortezze un animale sorge non solo a carico del legittimo proprietario dello stesso, ma anche quando vi è una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una certa persona. In effetti, l’art. 672 cod. pen. collega l’obbligo di non lasciare libero l’animale e di custodirlo con le cautele necessarie al semplice possessore dell’animale. Occorre infatti intendere il concetto di possesso come semplice detenzione di fatto, non essendo necessaria una relazione di proprietà intesa in senso squisitamente civilistico.
Infine, secondo i Giudici di Piazza Cavour, nel caso in esame è palese che il marito, parimenti alla moglie esercitasse un potere di fatto sull’animale indipendentemente dalla sua proprietà formale e che egli si trovasse sul luogo al momento del fatto, pertanto i ricorsi dei coniugi sono stati dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido in favore della parte civile, delle spese di giudizio.