Il CdS cambia rotta: nessun segno distintivo per la scrittura in stampatello maiuscolo
L’uso della scrittura a stampatello maiuscolo, per
rendere maggiormente comprensibile un elaborato in sede di concorsi
pubblici, non assume carattere di segno distintivo. Non presenta infatti, secondo la sentenza n. 877 del 16 febbraio 2010 del Consiglio di Stato, quei caratteri di particolarità ed eccezionalità che possono configurare un evidente segno di riconoscimento.
Stessa
osservazione vale per la numerazione delle pagine, spesso utilizzata
dai candidati per determinare l’ordine degli argomenti trattati.
Definizione dei segni di riconoscimento
I segni di riconoscimento devono essere delle chiare apposizioni grafiche che
possano permettere a chi legge un componimento di individuare
significativamente il soggetto che l’ha apposto, cosa che non accade né
con la numerazione delle pagine, che ha solo un fine ordinatorio, né
con l’utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo.
Fattispecie
Nel caso di specie, la V
sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello di un Comune
piemontese che ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il
ricorso di una controinteressata e annullato l’approvazione della
graduatoria di un concorso pubblico da funzionario (VIII
qualifica funzionale), escludendo di fatto la vincitrice per aver
utilizzato nella prova scritta la scrittura a stampatello maiuscolo,
considerata alla stregua di un segno di riconoscimento.
La scrittura in stampatello maiuscolo è una modalità di uso
Il
Consiglio di Stato precisa, in particolare, che l’uso della scrittura
in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei
candidati, resta comunque una modalità di uso, specialmente quando il
candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende
sostenere anche da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.