Il committente che omette di nominare il coordinatore della progettazione è responsabile dell’infortunio all’operaio dell’appaltatore
In materia di sicurezza sul lavoro, qualora manchi la nomina del coordinatore della progettazione da parte del committente, sussiste la responsabilità di quest’ultimo per l’infortunio all’operaio dell’appaltatore. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 24082/2012, ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di una società ritenuto responsabile della morte di un dipendente della società cui era stato subappaltato parte del lavoro, per colpa generica e specifica, quest’ultima consistita nella violazione dell’art. 3 co. 3 lett. b. del D.lgs n. 494/96 (NDR: attualmente il Dlgs 494/1996 è stato sostituito dal “Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi lavoro” D.lgs 81/2008) in relazione alla mancata nomina di un coordinatore per la progettazione. La Suprema Corte ha precisato che la Corte territoriale ha attentamente esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio e, dopo aver ricostruito i fatti, ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive, in particolare affermando che l’omessa e doverosa nomina, da parte del committente, del coordinatore per la progettazione ha avuto un preciso ruolo causale nella determinazione del mortale infortunio e che del tutto presuntuose erano le protese d’innocenza dell’imputato, fondate su una presunta ignoranza della presenza in cantiere di una pluralità di imprese. Il giudice del gravame – affermano i giudici di legittimità – ha osservato, argomentando in termini del tutto coerenti sotto il profilo logico, che la prolungata e quotidiana presenza in cantiere dell’imputato ed i continui contatti dello stesso con le maestranze impegnate nei lavori non lasciavano dubbi in ordine alla consapevolezza dello stesso della presenza di una pluralità di imprese e “ha altresì, condivisibilmente sostenuto che, ove anche tale consapevolezza egli non avesse avuto, si sarebbe trattato di ignoranza inescusabile, perché frutto di un’omissione colposa, in vista della posizione di garanzia che comunque assume il committente che, ove anche non si ingerisca nell’esecuzione dei lavori, assume su di sé la responsabilità (condivisa con l’appaltatore) per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza.” Nel caso di specie, aggiunge la Suprema Corte, non può negarsi “la palese e grave violazione delle norme prevenzionali, ove si consideri che i lavori si svolgevano a notevole altezza dal suolo senza alcuna copertura del prevedibile rischio di caduta dall’alto e che la totale assenza delle doverose misure di sicurezza era evidente e palesemente percepibile da chiunque. Circostanza, quest’ultima, che, a prescindere dall’individuazione della ditta che concretamente era impegnata nei lavori ancor più evidenzia la condotta colpevolmente omissiva dell’imputato, che ha consentito l’inizio e la prosecuzione dei lavori malgrado l’evidente condizione di grave rischio in cui operavano le maestranze”.