Il Comune non può intervenire subito su tutte le strade: nessun risarcimento a chi scivola su una macchia d’olio
Se l’amministrazione dimostra che il danno è determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia. Con la sentenza 6101/13, la Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in tema.
Il caso
Uno scivolone su una strada, liscia come l’olio. Un uomo, a bordo del proprio ciclomotore, scivola su una macchia d’olio, cade e si fa male. Lamentandosi della mancata rimozione o segnalazione fa causa al Comune, per avere un risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta la domanda, decisione confermata dalla Corte d’Appello.L’incidentato ricorre per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 e dell’art. 345 c.p.c per avere la Corte d’Appello ritenuta inammissibile la produzione del rapporto dei Vigili Urbani. Rapporto che, secondo l’opinione del ricorrente, sarebbe stato decisivo per una diversa soluzione della controversia. La mancata acquisizione del rapporto dei vigili urbani. La Corte rileva che l’art. 213 c.p.c., che consente al giudice di chiedere d’ufficio informazioni alla PA, «non è sostitutivo dell’onere probatorio incombente alla parte». Tale procedura può essere attivato solo quando la parte non abbia la possibilità di acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione. In questo caso il ricorrente aveva tale possibilità. Peraltro tale potere del giudice è una mera facoltà rimessa alla sua discrezionalità, per cui il mancato esercizio non può essere censurato in sede di legittimità. La Corte territoriale ha spiegato in modo sufficientemente esaustivo il motivo per cui abbia ritenuto che l’acquisizione di tale rapporto non fosse indispensabile: infatti, «in base alla planimetria in atti, la macchia d’olio non era sparsa su tutta la sede stradale e poteva quindi essere evitata». Rispetto all’art. 2051 c.c., il ricorrente sostiene che il Comune e l’impresa incaricata della manutenzione avrebbero dovuto esercitare «un controllo continuo sulle condizioni delle strade, apprestando le necessarie ispezioni e segnalando ogni situazione di pericolo». La Corte ritiene infondata la doglianza, poiché dai giudizi di merito è emerso che la macchia d’olio non ci fosse «da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada». Giova infatti ricordare che c’è un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la Pubblica amministrazione può andare esente da responsabilità ex art. 2051 c.c., nel caso in cui il pericolo che ha causato il danno non era in alcun modo eliminabile. Il caso della macchia d’olio è emblematico. Consente infatti di qualificare «come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento dell’ente custode». Visti questi motivi, la Corte respinge il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it