Il Comune prolunga l’orario di chiusura delle Ztl: nulle le multe se la segnaletica non è aggiornata
Nulle le multe per violazione dell’accesso nelle
zone a traffico limitato se la segnaletica non è aggiornata. Perché
quando l’amministrazione comunale modifica, anche temporaneamente, il
tempo di accesso libero alla zona a traffico limitato deve aggiornare i
cartelli ai varchi d’ingresso. Non basta, dunque, che la delibera sia
stata pubblicizzata. È quanto emerge dalla sentenza 23661/09 emessa
dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Il caso
E’ stato accolto il ricorso di un
automobilista romano che, in occasione delle festività natalizie, si
era recato in Centro con l’auto dopo il consueto orario di
disattivazione dei varchi Ztl. Ma era stato sanzionato perché il Comune
aveva deciso di prolungare l’orario di chiusura delle zone a traffico
limitato. Contro il verbale d’accertamento l’avvocato aveva fatto
ricorso, ma la sua opposizione era stata bocciata dal Giudice di pace:
il Comune capitolino, infatti, il primo dicembre 2004 aveva
regolarmente approvato una delibera con la quale, nel periodo
prenatalizio compreso tra il 9 e il 23 dicembre, prolungava l’orario
oltre le 18 e fino alle 20. E malgrado il conducente avesse prodotto in
giudizio una foto del cartello segnaletico posto all’ingresso del varco
da cui risultava che la circolazione in quella zona era vietata fino
alle ore 18 si era visto rispondere picche dal magistrato onorario.
E’
stata cancellata, contro le conclusioni del Pm, la sentenza del Giudice
di Pace che aveva dato torto al legale. Qualora con la deliberazione
della Giunta comunale si provveda a prolungare, in un determinato
periodo dell’anno, l’orario della Ztl il Comune – spiegano gli
“ermellini” – deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica
posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla
normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente
informato del provvedimento. Il “Palazzaccio” ha anche stabilito che
l’onere della prova grava sull’Amministrazione. E in difetto – conclude
Piazza Cavour – non può essere affermata la responsabilità
dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato
facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso del
varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna
delimitazione né all’ingresso né alla circolazione.