IL CONDOMINO RISPONDE IN PROPRIO
GLI INQUILINI DEVONO PARTECIPARE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE E RISPONDONO VERSO
Infatti i condomini non sono responsabili in via solidale, e non possono essere chiamati uno alla volta per garantire tutto il debito.
È questa la conclusione a cui sono giunte le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 9148 dell’8 aprile 2008, hanno risolto un vecchio contrasto di giurisprudenza segnando un’inversione di rotta rispetto all’orientamento prevalente.
IL CASO
Una società non è riuscita a recuperare 30 mila euro per dei lavori che aveva fatto in un condominio. L’impresa aveva infatti citato in giudizio il condominio e alcuni condomini per avere l’intera somma, ma la domanda è stata respinta perché avrebbe dovuto citare in giudizio ciascun condomino e chiedere una parte del debito secondo la ciascuna quota.
I MOTIVI
D’ora in avanti nessuno è responsabile di tutto il debito che non è «solidale» ma frammentato rispetto alle quote. E quindi ciascuno va citato in giudizio separatamente e solo per il suo debito. «Le obbligazioni», ecco il nocciolo della questione, «e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza». Non è ancora tutto. «Le obbligazioni dei condomini, pertanto, sono regolate da criteri simili a quelli usati per le obbligazioni ereditarie». Una decisione supportata da dati oggettivi: nessuna norma prevede una responsabilità solidale dei condomini. In più, le obbligazioni contratte dal condominio sono in denaro e quindi, per loro natura, divisibili. Due valutazioni, queste, indispensabili per risolvere la questione e sintetizzate in un passaggio chiave delle motivazioni: «per quanto concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio si riscontrano certamente una pluralità di debitori (i condomini) la unicità della causa e cioè il contratto da cui l’obbligazione ha origine. È indiscutibile, invece, l’unicità della prestazione che certamente è unica e indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell’interesse e in favore di tutti i condomini (rifacimento della facciata, per esempio, l’impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento).
L’obbligazione dei condomini, invece, consistendo in una somma di denaro è naturalisticamente divisibile. Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini».