Il coniuge superstite ha diritto di essere informato sugli investimenti del “de cuius”
Davanti al legame familiare, ma anche all’interesse
economico, non c’è privacy che tenga. L’intermediario finanziario che
fornisce al coniuge superstite informazioni sugli investimenti del de
cuius in essere al momento del decesso non paga il risarcimento agli
altri eredi: l’ex partner ha diritto a ottenere i dati, mentre gli
altri familiari non riescono a dimostrare il danno subito. Lo precisa
la sentenza 3584/10 della Cassazione.
L’ex marito separato è escluso
dal testamento della moglie, ma ha sempre diritto alla quota di
legittima. E chiede informazioni sugli investimenti della de cuius
esistenti presso una società d’intermediazione mobiliare. La quale
prima rifiuta e poi comunica che c’è una somma cospicua relativa a
fondi comuni sottoscritti in favore dei figli. Perché i beneficiari non
saranno risarciti dalla Sim? L’intermediario non ha diffuso dati
sensibili: secondo l’articolo 13 della legge 675/96, infatti, ha
diritto a ottenere le informazioni finanziarie non soltanto l’erede ma
chiunque possa dimostrare di avervi interesse. E il marito, pur
diseredato dalla de cuius, aveva dimostrato di non voler rinunciare
alla quota che gli spettava per legge. Non coglie nel segno la censura
dei figli sul presunto danno a opera della Sim: l’esistenza dei fondi
d’investimento resa nota proprio mentre erano in trattativa con il
padre li avrebbe obbligati a chiudere una transazione «a condizioni più
onerose» rispetto a quanto preventivato. I chiamati dal testamento,
però, non riescono dimostrare che prima l’accordo fosse stato
raggiunto: mancano la prova scritta e altri mezzi utili come
testimonianze o presunzioni semplici. Né vale obiettare che con il “no”
iniziale alla richiesta di notizie la Sim avrebbe assunto un obbligo
contrattuale: sarebbe stato nullo per impossibilità dell’oggetto visto
il diritto del coniuge superstite a ottenere le informazioni.