Il consenso informato
La giurisprudenza, a garanzia del fatto che la
sottoposizione al trattamento sanitario sia sorretto dall’effettiva e
cosciente volontà del soggetto di sottoporsi, individua determinati
requisiti che devono accompagnare il consenso del paziente, la cui
mancanza rende l’attività medica illegittimamente esercitata.
I requisiti del consenso
In particolare, il consenso deve essere:
– personale ovvero proveniente dal soggetto
che deve sottoporsi al trattamento sanitario, salvi i casi di
incapacità legale (minori, interdetti) in cui può essere legittimamente
prestato dal suo legale rappresentante;
– libero ovvero la volontà del soggetto deve essere immune da vizi e non coartata;
– attuale e persistente ovvero
deve presiedere tutte le fasi del trattamento sanitario. Esso deve
infatti essere prestato prima della sottoposizione al trattamento, ma
deve tuttavia permanere per tutta la sua durata: si tratta infatti di
un atto revocabile in ogni momento dal paziente;
– informato ovvero
deve essere preceduto da obblighi informativi da parte del medico i
quali interessano tanto la fase diagnostica, finalizzata
all’acquisizione di dati sintomatologici, quanto quella terapeutica ed
involgono la natura e le modalità del trattamento, gli effetti, i
rischi prevedibili e specifici ed i risultati conseguibili secondo i
protocolli medici, le terapie alternative e l’adeguatezza della
struttura in riferimento alle condizioni di efficienza ed al livello
delle dotazioni.
Gli obblighi informativi a carico del medico
Invero,
il contenuto degli obblighi informativi viene interpretato in sede
giurisprudenziale in maniera più o meno ampia in ragione delle finalità, terapeutiche o estetiche, del trattamento sanitario.
In
riferimento ai trattamenti medici meramente estetici, data la
superfluità dell’intervento volto esclusivamente al miglioramento
dell’aspetto esteriore, esso dovrebbe spingersi fino alla
prospettazione degli esiti e dei rischi più remoti ed imprevedibili.
Forma del consenso
Il consenso non richiede, ai fini della sua validità, la forma scritta, salvi i casi in cui sia la legge a richiederla.
Tuttavia
il consenso informato reso per iscritto dal paziente può risultare
utile al medico a fini probatori: egli infatti è tenuto a dimostrare di
avere correttamente adempiuto agli obblighi informativi e di aver
quindi validamente acquisito il consenso al trattamento sanitario.
A
tal fine non è sufficiente la mera predisposizione di moduli generici e
prestampati che spesso siamo chiamati a sottoscrivere prima di
sottoporci ad un trattamento sanitario.
Il medico deve infatti provare non solo di aver informato ma di aver dato un’adeguata informazione in ordine alla natura del trattamento sanitario ed ai rischi prevedibili ad esso correlati, nonché relativamente alle attività mediche e paramediche precedenti e successive.
Informazione
L’informazione, inoltre,
deve essere resa in modo da essere comprensibile per un soggetto non
qualificato, privo cioè di quelle conoscenze tecniche che
caratterizzano il campo medico.
Effetti dell’inadempimento
L’inadempimento di tali obblighi di informazione rileva autonomamente ai fini della responsabilità del medico,
e cioè quando, nonostante la corretta esecuzione dell’intervento, siano
derivate a causa dell’inadeguatezza dell’informazione o della mancanza
acquisizione del consenso, conseguenze peggiorative della salute.
Tuttavia, non è sufficiente dedurre l’inadempimento degli obblighi informativi da parte del medico, ma occorre altresì provare, anche attraverso il ricorso a presunzioni, che se il paziente fosse stato correttamente ed adeguatamente informato non si sarebbe sottoposto al trattamento ovvero
si sarebbe sottoposto in tempi diversi o a trattamenti alternativi,
nonché dimostrare le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non
patrimoniali, che ne sono scaturite.