Il consenso per la privacy deve essere espresso in modo differenziato rispetto agli altri servizi offerti dall’operatore
IL CONSENSO PER
MODO DIFFERENZIATO RISPETTO AGLI ALTRI
SERVIZI OFFERTI DALL’OPERATORE
Quando il Consumatore si trova ad
effettuare una registrazione o un acquisto ovvero altra operazione su internet
deve considerare che il trattamento dei dati personali, che egli fornisce nelle
operazioni suddette, deve essere
autorizzato attraverso una manifestazione di consenso libera, non coartata
dalla necessità di accedere
all’operazione che intende svolgere.
In altre parole, gli operatori
nel settore telematico devono prevedere una casella per l’accettazione delle
condizioni generali di contratto e poi includere una seconda casella da
selezionare nel caso in cui si intende dare il consenso al trattamento dei dati
personali e per l’utilizzo dei dati stessi da parte di terzi. Infatti, dato che
ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 1995 il consenso deve essere
libero, l’utente deve poter essere in grado di accedere al servizio solo
accettando le condizioni generali di contratto, senza dover necessariamente
consentire al trattamento dei dati personali per fini commerciali da parte del
fornitore o di terzi.
Il Giudice di Pace di Napoli,
Dott. Carlo Contrada, sulla base della violazione dei suddetti principi, e quindi in forza dell’illecito trattamento
tramite internet dei dati personali dell’attore da parte della società
convenuta, ha condannato la stessa al risarcimento dei danni patiti
dall’utente. L’operatore internet condannato, infatti, in modo non
differenziato, richiedeva sia il consenso/accettazione delle condizioni
generali di contratto che quello al trattamento dei dati personali, così
ponendo in essere una condotta illecita e lesiva della Privacy.