Il contratto a termine illegittimo può diventare a tempo indeterminato anche dopo aver lavorato come autonomo per la stessa azienda
Più assunzioni a tempo determinato, la prima con termine nullo, e poi
lavori autonomi sempre con la stessa azienda: nessun ostacolo alla
trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Insomma, il fatto
che il precario – dopo la scadenza del termine nullo – abbia lavorato
per lo stesso datore con contratti di lavoro autonomo non gli preclude
la facoltà di esercitare l’azione giudiziaria per ottenere la
riammissione in servizio a tempo indeterminato. In punto di diritto,
infatti, si tratta di un comportamento irrilevante perché non è
espressione di una volontà di estinguere il rapporto di lavoro
subordinato. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 2441/10 che ha
confermato il verdetto d’appello che aveva dichiarato la nullità della
clausola di apposizione del termine del primo contratto così
riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra un programmista regista e la Rai. Senza successo,
infatti, l’azienda ha cercato di sostenere davanti ai giudici del
Palazzaccio che vi sarebbe stato mutuo consenso all’estinzione del
rapporto «alla cessazione di ognuno dei contratti a termine e con
particolare evidenza dopo la scadenza del primo e dell’ultimo». Nel
senso che il programmista regista, dopo il primo contratto, aveva
lavorato all’interno della Rai con due contratti di lavoro autonomo
come autore dei testi di un programma. Non solo. Dopo l’ultimo
contratto, l’azienda gli aveva proposto di «aderire al nuovo bacino di
reperimento professionale», ma il lavoratore aveva rifiutato l’offerta.
Secondo la Rai questi due fatti impedivano l’unificazione dei contratti
in un unico rapporto: in pratica, se veniva dichiarato a tempo
indeterminato il rapporto conseguente al primo contratto, questo
avrebbe dovuto comunque ritenersi risolto proprio in considerazione
della «inconciliabilità dell’ipotizzato rapporto a tempo indeterminato
con i due rapporti di lavoro autonomo successivamente intercorsi tra le
parti». Ma la sezione lavoro di piazza Cavour è stata di diverso avviso
ed ha ritenuto che i giudici di merito hanno applicato correttamente i
principi che regolano la materia: la mancata considerazione dei lavori
autonomi – si legge nella sentenza in esame – è superflua, perché non
ha rilevanza neanche minima come indice della volontà di estinguere il
rapporto di lavoro subordinato.