Il contratto part-time privo di forma scritta è valido ma non può usufruire della contribuzione ridotta
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11584 del 26 maggio 2011, ha affermato che “il contratto a tempo parziale prima dell’entrata in vigore della legge n. 863 del 1984 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche con l’entrata in vigore di tale legge, con la precisazione che ai fini dell’ottenimento del regime contributivo ridotto si richiedeva il requisito della forma scritta”. La Suprema Corte, condividendo l’assunto dell’Inps – secondo cui, per effetto dell’ingresso nel mondo giuridico delle norme contenute nella legge n. 863/1984, affinchè il contratto a tempo parziale possa usufruire del beneficio della contribuzione ridotta va rispettata la forma scritta come requisito indefettibile proprio per l’ottenimento della contribuzione di maggior favore – ha accolto il ricorso dell’Ente previdenziale cassando la sentenza della Corte d’Appello che aveva invece ritenuto applicabile ai contratti part-time, sorti anteriormente all’entrata in vigore della L. 863/1984 e privi di forma scritta, il regime contributivo ridotto in forza del principio tempus regit actum.