Il danno per la perdita del rapporto col genitore premorto alla nascita del figlio
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.05.2011 n° 9700
La Suprema Corte ha ritenuto risarcibile ex art. 2043 c.c. il danno subito da una figlia per la perdita del rapporto parentale, cagionato da un terzo in un incidente stradale dove il padre naturale della ricorrente perse la vita. La Corte ha riconosciuto agli interessi lesi una tutela di rango costituzionale agli articoli 32, primo e secondo comma, rispettivamente diritto alla salute e all’autodeterminazione, 29 comma primo in tema di famiglia, 30 comma primo sul rapporto genitori e figli.
Un uomo rimane vittima di un incidente stradale ed i giudici di merito riconoscono il diritto al risarcimento del danno in capo ai genitori, alla sorella e alla moglie, ma non in capo alla figlia, non ancora nata al momento della morte del padre. Sia in primo che in secondo grado i giudici di merito negano un autonomo diritto al risarcimento per la figlia. La madre, titolare della potestà, propone ricorso in cassazione chiedendo la riforma della sentenza d’appello.
Il diritto di credito vantato dalla figlia si fonda sull’essere nata orfana e come tale destinata a vivere in assenza della figura genitoriale a causa del fatto illecito posto in essere da un terzo. La Suprema Corte, pur non mettendo in discussione la protezione offerta dall’ordinamento giuridico al concepito, ha subordinato la sussistenza del diritto di credito all’evento della nascita, unitamente al diritto leso consistente nel godimento del rapporto col genitore, argomentando che l’attualità del rapporto intersoggettivo tra padre e figlia, inteso come rapporto affettivo ed educativo, diviene concreto ed attuale soltanto con la nascita della figlia. Il fatto illecito del terzo ha prodotto effetti sul diritto della figlia al rapporto col proprio padre naturale soltanto a seguito della nascita e all’acquisto della capacità giuridica, e dove, contestualmente, è sorto il diritto di credito al risarcimento del patito danno ingiusto, e di conseguenza di tutti i pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale che ne siano derivati. In merito alle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento del danno, la Corte ha paragonato la presente fattispecie a quella relativa alla lesione cagionata colposamente al feto durante il parto che, precisa la Corte, resta comunque temporalmente anteriore alla nascita e soltanto da quest’ultima scaturisce, a seguito del venire al mondo, il diritto del soggetto nato ad essere risarcito per il danno subito alla propria salute. Infine, sempre per ancorare l’insorgenza del diritto di credito al momento dell’acquisto della capacità giuridica, la Corte argomenta sul diritto che l’ordinamento individua in capo al padre per violazione del diritto di autodeterminazione della madre, estendendolo anche al figlio nato con malformazioni congenite, attivabile soltanto a seguito della nascita, per il proprio stato di infermità che non ci sarebbe stato se egli non fosse nato. Pertanto, pur non confutando la tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico al feto e al concepito, la Corte di Cassazione evita di ancorare ogni soggettività giuridica al nascituro, che quindi si sposta e sorge al momento della nascita, anche per i fatti verificatisi durante il periodo gestazionale, senza interruzione del nesso di causalità.