Il debito dell’imprenditore reale si estingue anche se il pagamento lo fa un terzo Cassazione civile , sezione lavoro, sentenza 09.04.2010 n° 8451
Il pagamento dei contributi da parte del “datore di lavoro
apparente” estingue il debito dell’INPS anche nei confronti
dell’imprenditore effettivo.
A stabilirlo è una recente
sentenza della Suprema Corte, la n. 8451/2010, secondo cui
l’obbligazione può essere adempiuta (con effetti liberatori nei
confronti dell’istituto) anche da un soggetto terzo che ha la
possibilità di rivalsa verso il debitore.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “il versamento dei contributi da parte di un intermediario va ad estinguere sempre il debito del datore di lavoro reale” totalmente o parzialmente, a seconda sia dell’ammontare che del regime contributivo del lavoro effettivo
In
tale sentenza è stato, quindi, deciso che il prestatore di lavoro ha
diritto di pretendere il pagamento dei contributi previdenziali anche
da parte del datore di lavoro c.d. apparente (intermediario) e che un
simile pagamento estingue il debito contributivo del datore di lavoro
effettivo.
Tali contributi diventano, altresì, irripetibili, non
potendosi consentire (nell’ottica di assicurare al lavoratore una
maggiore protezione) che sia annullata la posizione contributiva
costituita, a suo favore, da parte del datore di lavoro apparente.
Sempre
la Suprema Corte di Cassazione nell’anno 2004, aveva confermato un
orientamento giurisprudenziale in materia, stabilendo che il
trasferimento del lavoratore da un’azienda ad un’altra, in attuazione
di accordi sindacali intervenuti tra le due aziende, determina il
diritto del prestatore di lavoro a pretendere la retribuzione per
l’attività lavorativa prestata dal datore di lavoro effettivo o anche
da quello apparente.
Precedenti giurisprudenziali
La
Corte di Cassazione con Sentenza 16 Febbraio 2009, n. 3707 ha stabilito
che le retribuzioni ed i contributi pagati dal datore di lavoro
fittizio non sono ripetibili, poiché l’eventuale errore dell’identità
del datore di lavoro da parte di chi è corresponsabile della violazione
delle norme di legge non è accettabile.
La Corte di
Cassazione con Sentenza 26 Maggio 2008, n. 13548 ha stabilito che il
pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro “apparente”, nel
caso di intermediazione di manodopera vietata, ha validità totale o
parziale, a seconda dell’entità dei contributi pagati e del regime
contributivo del rapporto di lavoro apparente ed effettivo.
In
tema di intermediazione vietata di manodopera, i pagamenti dei
contributi da parte del datore di lavoro apparente hanno effetto
estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo,
totale o parziale, a secondo della loro entità e del regime
contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 15 gennaio 2008, n. 657).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 9 aprile 2010, n. 8451
…omissis…
FATTO
Con
risorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, la società
proponeva opposizione nei confronti dell’lnps, della ………..e
della……………. concessionaria del servizio di riscossione,
avverso la cartella esattoriale n. 136 2000 0026127259 con la quale la
società suddetta le aveva chiesto, per conto della sede Inps di
Firenze, il pagamento della somma di euro 54.152,45 per asserita
omissione contributiva e somme aggiuntive relative al periodo settembre
1997 – settembre 1999 sul presupposto che la società predetta avesse
fatto illecito ricorso a prestazioni di manodopera di personale
formalmente dipendente dalla Italcoop, società cooperativa a r.l., con
conseguente violazione della disposizione di cui all’art. 1 della legge
23.10.1960 n. 1369 e del divieto di interposizione di manodopera.
Chiedeva
pertanto l’annullamento della cartella esattoriale opposta, contestando
la sussistenza della dedotta ipotesi interpositoria.
Con
sentenza in data 28.11.2003 il Tribunale di Firenze accoglieva
l’opposizione sul preliminare rilievo che, a prescindere dalla
sussistenza o meno dell’asserita intermediazione di manodopera, la
pretesa contributiva dell’lnps trascurava del tutto il fatto che i soci
della cooperativa Italcoop che avevano prestato la loro opera presso la
predetta opponente risultavano regolarmente assicurati ai fini
previdenziali con conseguente versamento dei contributi da parte della
cooperativa sopra indicata.
Avverso tale sentenza proponeva
appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e
chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 9.6.2006, rigettava il gravame.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con due motivi di impugnazione.
Resistono con controricorso la …………e la ………….s.r.l.
La …………..non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Col
primo motivo di gravame l’Istituto ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 1369/60, e degli artt.
2115, 1180 e 2036 ce. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c).
In
particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale
aveva rigettato il proposto gravame ritenendo superfluo accertare la
sussistenza o meno di una ipotesi vietata di interposizione di
manodopera, affermando la rilevanza dei versamenti effettuati dalla
società interposta
Per contro in materia previdenziale, stante
la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, non era ipotizzabile
alcuna forma di fungibilità fra soggetti tenuti all’adempimento delle
obbligazioni, con la conseguenza che la posizione del terzo, unitamente
al suo eventuale diritto a ripetere quanto in modo indebito pagato,
risultava del tutto indifferente alla vicenda intercorrente fra l’ente
previdenziale e l’effettivo datore di lavoro. Ciò in quanto la nullità
del contratto fra committente ed appaltatore comportava che solo
sull’appaltante (o interponente) gravassero gli obblighi in materia di
assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente
responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza
del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante
la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli
interessi ad esso sottesi.
Col secondo motivo di gravame il
ricorrente lamenta violazione del principio della corrispondenza fra il
chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c; nullità del
procedimento a causa dell’omessa pronuncia e motivazione su un punto
decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
Rileva
in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale,
assumendo che l’adempimento delle obbligazioni contributive ad opera
della cooperativa interposta rendeva ininfluente ogni ulteriore
accertamento, aveva omesso di verificare l’esistenza (o meno) nel caso
di specie di una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, con
violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed
invero, per quel che riguarda la problematica concernente la dedotta
esistenza di effetti liberatori in relazione al versamento dei
contributi effettuato dalla società ed. interposta, ritiene il Collegio
di dover senz’altro condividere l’impostazione fornita dalla Corte
territoriale nell’impugnata sentenza circa la rilevanza
dell’adempimento di tali obbligazioni da parte dell’appaltatore.
Sul
punto questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, sin dalla sentenza
23.1.2004 n. 12509, che alla luce del disposto di cui all’art. 1180 ce.
deve ritenersi che l’obbligazione può essere adempiuta con effetti
satisfattivi anche da un terzo; ed ha altresì rilevato, con riferimento
ai pagamenti di contributi effettuati dal datore di lavoro fittizio
(appaltatore o interposto), l’irripetibilità da parte dello stesso dei
contributi già versati, non essendo possibile ritenere (ai sensi
dell’art. 2036 ce.) la scusabilità dell’errore sulla identità
dell’effettivo debitore, e non potendosi consentire, nell’ottica di
assicurare al lavoratore una maggiore protezione, che sia annullata la
posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di
lavoro apparente.
In particolare questa Corte, esaminando
analoga fattispecie, di contributi previdenziali pagati dal datore di
lavoro apparente, ed identica questione di diritto, ha affermato il
principio che “in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di
lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di
lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti
previdenziali; rimane, tuttavia, salva l’incidenza satisfattiva di
pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 ce,
comma 1, ivi compreso lo stesso datore di lavoro fittizio” (Cass. sez.
lav., 25.1.2008 n. 1666), rilevando altresì, con riferimento
all’argomento apparentemente ostativo tratto dall’art. 2036, co. 1, ce,
secondo cui chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base
ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato in tal modo
eliminando l’effetto satisfattivo a favore del terzo, che deve
escludersi che possa considerarsi scusabile l’errore sull’identità
dell’effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione
dell’art. 1, legge n. 1369 del 1960. Ed ha rilevato che “tale
conclusione è conforme alle finalità della L. n. 1369 del 1960, che
mira ad assicurare al lavoratore una maggiore protezione e non certo
intende esporre lo stesso ad azioni di ripetizione delle retribuzioni
già corrispostegli, né, con riferimento ai contributi previdenziali,
intende consentire che sia annullata la posizione contributiva
costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente” (Cass.
sez. lav., 25.1.2008 n. 1666).
A tale conclusione non osta il
principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza 26.10.2006 n. 22910, richiamata dall’Istituto ricorrente,
secondo cui gli obblighi in materia di trattamento economico e
normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in
materia di assicurazioni sociali, gravano solo sull’appaltante (o
interponente), sicché non può configurarsi una concorrente
responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza
del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante
la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli
interessi ad esso sottesi. Tale principio, tenuto presente sia dalla
sentenza impugnata sia dalla giurisprudenza di legittimità citata,
esclude una responsabilità concorrente dell’interposto, ma non impinge
sulla norma dell’art. 1180, co. 1, ce. relativa all’effetto liberatorio
del pagamento del terzo, quale deve ritenersi l’interposto, proprio in
conseguenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite.
Si deve perciò
ritenere superato il contrario orientamento, richiamato dal ricorrente,
di cui a Cass. sez. lav., 5.11.1988 n. 5991 (e fatto proprio altresì da
Cass. sez. lav., 9.10.1995 n. 10556), dovendosi ribadire il principio
di diritto che i pagamenti dei contributi da parte dell’intermediario
(ed. datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito
contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a
seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di
lavoro effettivo e di quello apparente.
Deve pertanto ritenersi,
siccome ulteriormente rilevato da questa Sezione con la recente
sentenza 28.7.2009 n. 17501, che il pagamento dei contributi da parte
dell’intermediario (datore di lavoro apparente) ha effetto estintivo
rispetto al debito contributivo del datore di lavoro effettivo.
Alla
stregua di quanto sopra il suddetto motivo di ricorso appare non
fondato; ed in questa statuizione va assorbito l’ulteriore rilievo di
cui al secondo motivo di gravame essendo, a seguito di tale pronuncia,
del tutto inconducente ogni statuizione sulla esistenza o meno nel caso
di specie di una ipotesi di interposizione fittizia, e non potendosi
quindi ravvisare alcuna violazione del principio di corrispondenza fra
il chiesto ed il pronunciato.
Il proposto gravame va pertanto
rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna dell’Istituto
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della e
della a s.r.l., che si liquidano, per ciascuna società, come da
dispositivo; nessuna statuizione va adottata nei confronti della
……………non avendo la stessa svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascun
resistente costituito, in euro oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento)
per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2010.