Il denaro dei clienti non versato al fisco entra nell’imponibile del commercialista
Qualora il commercialista non versi al fisco il denaro dei clienti è tenuto a pagare le imposte come redditi diversi.
A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con una sentenza del 5
gennaio 2010, con cui ha chiarito che è retroattiva la norma della
riforma Bersani sui proventi illeciti (art. 36 del d.l. 223/2006) e
sulla loro classificazione come redditi diversi, dunque, non ci sono ostacoli per quanto riguarda lo statuto del contribuente. In particolare, dalla sentenza è emerso che “è decisivo osservare
che la norma in esame, alla quale va indubbiamente attribuita efficacia
retroattiva è stata espressamente emanata in deroga al principio di
irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dall’articolo 3
dello Statuto del contribuente”.