Il deposito della sentenza impugnata senza la relata di notifica rende ricorso per Cassazione improcedibile
Nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è
stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della
sentenza senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
deve essere dichiarato improcedibile. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 25237, depositata il 29 novembre 2011.
Secondo i giudici di legittimità, che hanno richiamato una precedente
decisione (n. 9005/2009) del massimo consesso di Piazza Cavour, la
previsione dell’onere di deposito a pena di improcedibilità della copia
della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa
sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di
cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione
nel termine breve, restando irrilevante sia la mancata contestazione
dell’osservanza del termine stesso da parte del contro ricorrente, sia
l’eventuale deposito da parte di questo della copia notificata o
l’eventuale presenza della copia stessa nel fascicolo d’ufficio.
Dichiarando il ricorso di una società improcedibile, gli Ermellini hanno
quindi spiegato che “la previsione (di cui al secondo comma, n. 2,
dell’art. 369 cod. proc. civ.) dell’onere di deposito a pena di
improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa
norma, della copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia
avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione –
a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata
formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione,
il quale, una volta avvenuta la notificazione della
sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto
termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od
implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza
impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
deviassero dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione
separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo
comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente,
purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc.
civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dall’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la
relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui
emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.