Il difensore di fiducia assente ad una udienza penale non è passibile di sanzione disciplinare
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 13.06.2011 n° 12903
Nel ribadire che le norme del codice deontologico forense rappresentano fonti unicamente “integrative” dei precetti di norme (S.U. n. 15952 del 2009), la Suprema Corte a Sezioni Unite ha posto il confine tra il comportamento del difensore di fiducia che opta di non presenziare all’udienza penale e la condotta integrante l’abbandono della difesa del proprio assistito, affermando che solo quest’ultima rappresenta una fattispecie disciplinarmente perseguibile.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pinerolo ha interpellato i giudici di Piazza Cavour depositando il ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense del 22 ottobre 2010 nella quale venivano accolte le doglianze di un avvocato contro un provvedimento disciplinare emanato dal predetto Consiglio. L’avvocato si era visto irrogare la sanzione disciplinare della censura per non aver informato il Tribunale di Vicenza in ordine alla propria assenza ad una udienza dibattimentale relativa ad un processo penale nel quale era stato nominato difensore di fiducia. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rinvenuto in siffatta condotta la violazione dei principi deontologici di correttezza, fedeltà e diligenza.
Nell’impugnazione di legittimità il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ribadisce la propria tesi ermeneutica, riaffermando che nel processo penale l’imputato vanta il diritto che il proprio legale sia presente alle udienze, nonché di essere tempestivamente informato dal medesimo. La tesi del Consiglio viene dichiarata infondata dalle Sezioni Unite, argomentando che l’omissione dell’avvocato di fiducia deve essere interpretata dal giudice di merito sulla base dei principi del codice di rito penale, richiamando un proprio precedente orientamento (Sez. V, n. 21889 del 2010) nel quale si statuisce che l’assenza del difensore ad una sola udienza non può essere intesa quale abbandono dell’incarico ex art. 105 c.p.p., fattispecie quest’ultima dove il Consiglio dell’Ordine può disciplinarmente intervenire. Infatti, argomenta la Corte, la scelta di non presenziare un’udienza del processo penale potrebbe essere legata alla strategia processuale intrapresa dal difensore di fiducia, di conseguenza non perseguibile in sede disciplinare.