Il dipendente danneggia l’azienda: il datore di lavoro va risarcito
Il dipendente che nell’ambito delle sue mansioni ha compiuto operazioni dannose per l’azienda deve risarcire il datore di lavoro. E dovrà farlo in nome di una responsabilità contrattuale per violazione dei doveri di diligenza e fedeltà connessi al rapporto di lavoro, senza invocare a sua discolpa l’inadeguatezza di controlli aziendali interni sull’operato dei propri dipendenti. Il concorso di colpa del datore di lavoro, infatti, scatta solo se lo stesso era a conoscenza del fatto potenzialmente pregiudizievole.
Il caso
È quanto emerge dalla sentenza 23726/09 con cui la Cassazione ha confermato il risarcimento del danno in favore di una banca per le illecite operazioni finanziarie compiute da un dipendente nella qualità di responsabile del servizio estero. Per la sezione lavoro del Palazzaccio, infatti, correttamente i giudici del merito hanno affermato la responsabilità contrattuale del lavoratore che, nell’effettuare le operazioni finanziarie sui cambi con notevole pregiudizio per la Cassa, aveva agito da solo senza avvisare i superiori ed approfittando del cumulo nella sua persona delle funzioni di «ispettorato» e di «ufficio estero». Senza successo il funzionario ha cercato di sostenere il concorso di colpa della banca per escludere o ridurre la sua responsabilità ex articolo 1227 Cc, in base alle asserite carenze organizzative e del sistema di controlli interni. La Suprema corte in linea con i colleghi del merito ha sottolineato che «la mancata predisposizione di adeguati sistemi di controllo interno sull’operato dei propri dipendenti non esclude né riduce il dovere di quest’ultimi di agire con diligenza e fedeltà nell’interesse del datore di lavoro». Insomma, i danni patrimoniali cagionati all’azienda per effetto di condotte in contrasto con i predetti doveri sono riconducibili esclusivamente al comportamento colpevole del dipendente e non possono essere imputati, neppure in parte, a colpevoli omissioni di controllo da parte del datore di lavoro.