Il diritto al compenso dell’agente immobiliare scatta con stipula del preliminare
All’agente immobiliare spetta la provvigione in virtù del rapporto di mediazione tipica e non di mandato, per cui è dal momento della stipulazione del contratto preliminare che decorre il dies a quo del termine prescrizionale del diritto al compenso.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Rovigo nella sentenza 19 ottobre 2012.
Nel caso in esame, il titolare di un’Agenzia Immobiliare aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, censurando tale decisione, in quanto si asseriva che non fosse stato valutata con esattezza la decorrenza del termine prescrizionale del diritto al compenso dell’agente. In particolare, l’appellante lamentava che il dies a quo avrebbe dovuto essere calcolato dalla data della stipulazione del contratto definitivo e non da quella del preliminare, atteso che il mediatore immobiliare aveva svolto un’ulteriore attività per favorire la stipulazione del contratto definitivo.
Di parere opposto è stato invece il Giudice del gravame, che, condividendo la sentenza del Giudice di prime cure, ha ritenuto che la pronunzia impugnata avesse sposato correttamente la disciplina prevista dalla Suprema Corte.
Nello specifico, la domanda di pagamento della provvigione scaturisce dal rapporto di mediazione tipica e non di mandato, sicché il diritto al compenso spetta dal momento della stipulazione del contratto preliminare. Pertanto, non assume rilievo la data di stipulazione del contratto definitivo, né tanto meno la circostanza invocata che l’agente immobiliare avesse svolto delle attività finalizzate all’integrazione del contenuto del contratto definitivo (Cass., 3 ottobre 2007, n. 9676: “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 cod. civ., l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell’affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita”).
In effetti, non rileva che il mediatore avesse svolto ulteriori attività, trattandosi di “un’attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione” (Cass., 14 luglio 2009, n. 16382), finalizzate a precisare il contenuto del contratto definitivo: il diritto al compenso nasce, e da quell’istante decorre il termine prescrizionale, con la stipulazione del solo contratto preliminare. Infatti la definizione dell’affare coincide con la conclusione del preliminare, atteso che, una volta firmato quest’ultimo, le parti sono tenute alla stipulazione del definitivo, il quale, in assenza di diversa volontà contrattuale, deve presentare il contenuto del primo.
Pertanto, le attività poste in essere dall’Agenzia Immobiliare per modificare il definitivo non possono essere collegate alla conclusione dell’affare, in quanto lo stesso era stato già concluso con la firma del contratto preliminare.
Alla luce delle summenzionate argomentazioni, il Giudice adìto ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla refusione delle spese di giudizio.