Il diritto di passaggio
L’esistenza di una servitù di passaggio non garantisce sempre
all’avente diritto la possibilità di transitare sul bene altrui anche
in automobile. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 5434/2010
secondo la quale se il titolo costitutivo non lo prevede espressamente
si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solo a
piedi. Né il giudice, nel corso di una causa, può ampliare le facoltà
di utilizzo facendo ricorso al criterio del “soddisfacimento del
bisogno del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente”,
dal momento che si tratta di un principio sussidiario applicabile solo
in caso di lacune o imprecisioni dell’atto di costituzione della
servitù.