Il disabile mentale ha diritto all’amministrazione di sostegno al posto dell’interdizione
Chi è affetto da disturbi mentali ha la facoltà di
ottenere l’amministrazione di sostegno al posto della più pesante
misura dell’interdizione. Con l’avvento della legge 6/2004, infatti, va
ridotta il meno possibile la capacità di agire del soggetto bisognoso
di aiuto. Il fatto che quest’ultimo abbia chiesto il sostegno e
indicato la persona da nominare all’uopo non è condizione necessaria
all’applicazione della misura. È quanto emerge dalla sentenza 4866/10
della Cassazione.
Il caso
E’ stato accolto il ricorso di un
cittadino interdetto che le perizie descrivono come affetto da
schizofrenia. E’ stato dato torto al giudice del merito secondo il
quale, affinché possa scattare il sostegno, le condizioni di salute
dell’interessato debbono essere tali che egli abbia un ruolo attivo
nella richiesta dell’applicazione della misura: il ricorso può invece
essere proposto anche dai familiari, dal pm o dai servizi sociali e
sanitari. L’amministrazione di sostegno è più flessibile e meno
burocratizzata dell’interdizione: la possibilità di applicarla va
valutata rispetto non al maggiore o minore grado di infermità del
potenziale beneficiario ma alla maggiore idoneità di questo strumento
ad adattarsi alle esigenze dell’interessato. Il giudice tutelare, nel
decreto di nomina deve precisare i compiti di chi presta assistenza
rispetto alle esigenze del beneficiario. La parola passa al giudice del
rinvio.