IL FIGLIO PRIVATO DELLA FIGURA PATERNA PUO’ CHIEDERE ED OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI
Con sentenza n. 6199 del 18 maggio 2015 la prima sezione civile del tribunale di Milano ha fatto segnare un importante passo avanti nella affermazione dei diritti – troppo spesso finora negati – di quei figli ai quali i padri avevano fatto mancare la propria figura genitoriale, così privandoli ingiustamente della necessaria guida per affrontare la vita.
Il caso era quello di un figlio naturale che per anni era stato ignorato dal padre. Quest’ultimo, pur consapevole di esserne il genitore, era stato assente in tutto il periodo di crescita del bambino fino all’età di 23 anni.
Dopo aver esaminato la posizione patrimoniale del padre (che aveva promesso di donare al giovane un appartamento di sua proprietà e invece lo aveva poi venduto a terzi), scrive il giudice Patrizio Gattari: «risulta fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da M. B. nei confronti del padre. Il comportamento di pressoché
totale disinteresse tenuto dal P. A. nei confronti del figlio ha infatti
costretto quest’ultimo a vedersi privato della figura paterna». Infatti, «non solo il
convenuto non ha proceduto al riconoscimento del figlio fino all’introduzione
del presente giudizio, pur essendo da sempre consapevole di essere il padre
naturale (tant’è che non ha mai di fatto negato la sua paternità) e degli
obblighi che ne derivavano, ma per ciò che rileva ai fini della domanda
risarcitoria in esame, non si è mai concretamente e fattivamente occupato del
figlio – sia quanto riguardava il suo mantenimento sia – privandolo del
fondamentale riferimento affettivo e psicologico che normalmente rappresenta la
figura paterna per ciascun figlio».
Ne consegue che «il comportamento tenuto dal convenuto verso il figlio integra
pienamente un fatto illecito produttivo di danni non patrimoniali risarcibili», che il giudice ha quantificato in 25.000 euro, stabilendo inoltre che il padre dovrà versare al figlio un assegno mensile di mantenimento da 400 euro ed alla madre una somma di euro 125.000 a titolo di rimborso per aver allevato da sola il loro figlio.
Il totale disinteresse del
padre nei confronti del figlio, sino a privare quest’ultimo della figura
paterna, integra una violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed
educazione della prole, che dà luogo ad un illecito civile; a ciò corrisponde
il diritto del figlio a chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali per
aver subito la privazione affettiva. Ciò vale anche nei confronti dei figli
“naturali”, ossia nati fuori dal matrimonio: irrilevante è l’eventuale intesa
tra i genitori, secondo cui la madre crescerà e gestirà autonomamente il
bambino senza far pesare nulla all’uomo. Accordi di questo tipo sono nulli
perché non tengono conto dell’interesse preminente del figlio, il quale ben
potrà, in un momento successivo, agire in giudizio contro il padre assente. È
questo l’orientamento consapevole e maturo dell’attuale giurisprudenza, che non
consente ai genitori di dimenticare i propri figli, anche se frutto di un
“errore” o se tra i due si è rotto ormai qualsiasi tipo di legame. A ricordare
questi principi, da ultimo, è stato il tribunale di Milano in una recente
sentenza [1]. Il giudice meneghino ha condannato un padre al risarcimento del
danno morale patito dal figlio per la sua “assenza”, oltre al rimborso pro
quota delle spese sostenute dalla madre per la crescita del figlio. La
vicenda –
La vicenda
Un uomo aveva lasciato l’ex compagna convivente quando ancora incinta e,
alla nascita del bambino, non solo non lo aveva riconosciuto, ma si era
completamente eclissato, senza interessarsi della sua crescita e del suo
mantenimento anche in termini economici, non corrispondendo alcun contributo
alla madre.
Divenuto ventitreenne il ragazzo intraprendeva vittoriosamente una causa
contro il padre, chiedendogli il risarcimento del danno morale causatogli
dall’essere cresciuto senza una figura paterna. Il danno veniva equitativamente
determinato in 25mila euro.
Alle richieste del giovane si aggiungeva anche quelle della madre la
quale, a sua volta, otteneva la restituzione di quota parte delle spese
sostenute per la crescita del ragazzo e per il relativo mantenimento.
Il risarcimento del danno non patrimoniale
Secondo la sentenza in commento, il pressoché totale disinteresse tenuto
dal padre nei confronti del figlio ha “costretto quest’ultimo a vedersi privato
della figura paterna”. Difatti, il mai avvenuto riconoscimento e il distacco
quasi totale mostrato nei suoi confronti hanno segnato la sua crescita
“privandolo del fondamentale riferimento affettivo e psicologico che
normalmente rappresenta la figura paterna per ciascun figlio”. E ciò
costituisce pacificamente un fatto illecito produttivo di danni non
patrimoniali risarcibili integrando la “violazione degli obblighi di
mantenimento, istruzione ed educazione” e determinando la “lesione dei diritti
nascenti dal rapporto di filiazione” che trovano riconoscimento nella
Costituzione [2] e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro
ordinamento.
Il rimborso per le spese sostenute per il mantenimento
Per quanto riguarda il rimborso del 50% delle spese di mantenimento e di
educazione sostenute dalla madre, la Cassazione ha chiarito che “l’obbligazione
di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori … sorge con
decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il
quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore
anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso
per la corrispondente quota”.
Nel caso di specie alla donna è stato riconosciuto il diritto al
rimborso di circa 130mila euro sulla base dei redditi percepiti da entrambi i
genitori, delle esigenze del figlio in relazione alle varie età e del
presumibile tenore di vita che lo stesso avrebbe avuto se avesse potuto godere
della presenza del padre.