Il fisco stringe le maglie sulle imposte non pagate
Non solo intimazione al pagamento di quanto richiesto, ma anche nuove indicazioni sulla definizione a rate dell’accertamento, che non richiede più alcuna garanzia, e dettagli sulla presentazione del ricorso anche ai fini dell’assolvimento del contributo unificato.
Sono queste alcune delle novità contenute negli avvisi che con il debutto dell’accertamento esecutivo subiscono un vero e proprio restyling. I nuovi provvedimenti impositivi danno evidenza oltre che delle nuove regole, in vigore dal 1° ottobre sulla concentrazione della riscossione nell’accertamento, anche delle modifiche intervenute nell’ultimo periodo sulla definizione rateale, sull’impugnazione dell’atto e sulla riscossione provvisoria in pendenza di ricorso.
Che si tratti di un accertamento esecutivo e non di un atto cui segue l’iscrizione a ruolo, lo si comprende nel secondo foglio del nuovo provvedimento. Dopo la comunicazione delle imposte rettificate, viene evidenziato che: a) l’atto ha valore di intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso, b) dopo questo periodo diventa esecutivo, c) trascorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è affidata all’Agente della riscossione anche per l’esecuzione forzata, senza preventiva notifica della cartella.
Il tutto, poi, viene meglio esplicitato nella parte avvertenze, già presente nei “vecchi” atti, ma che ora è completamente rivisitata, anche in conseguenza delle altre modifiche normative che non rilevano ai fini dell’esecutività del provvedimento. Le nuove avvertenze forniscono ovviamente una serie di indicazioni (aggi, interessi di mora, eccetera) che, in passato, venivano riportate sulla cartella e non sull’accertamento. Nella prima avvertenza, come per il passato, vengono illustrate le modalità di definizione del’accertamento, ma la novità è che la rateazione, anche quando supera i 50mila euro, viene concessa senza garanzia.
Vi è, poi, un’ampia descrizione sulla presentazione del ricorso e sulle notizie che, obbligatoriamente, esso deve contenere tenendo conto delle recenti modifiche legislative (Pec, valore della controversia ai fini del contributo unificato, eccetera), nonché del pagamento di un terzo delle maggiori imposte pretese.
Si segnalano poi le spiegazioni sulla sospensione, sia amministrativa sia giudiziale, e su eventuali richieste di riesame dell’atto in via di autotutela. Va notato che in tutte le avvertenze relative alle fasi che comportano un omesso pagamento totale o parziale si ricorda che, trascorsi ulteriori 30 giorni, le somme vengono affidate all’Agente della riscossione che incasserà un aggio del 9 per cento. In caso di ritardato pagamento, l’aggio si calcola anche sugli ulteriori interessi giornalieri e su quelli di mora. Ne consegue, in concreto, che più tardi il contribuente pagherà quanto richiesto, e maggiore sarà l’aggio che l’agente della riscossione incasserà.
Da evidenziare, ancora, che l’aggio compete all’agente della riscossione per il solo fatto che l’Agenzia gli ha affidato le somme da incassare, anche se non porrà in essere alcuna attività, come nel caso, ad esempio, di pagamento spontaneo – ma in ritardo – da parte del contribuente. La circostanza merita qualche riflessione. In una situazione “assimilabile” come il ritardato pagamento spontaneo delle imposte in banca, per esempio, nessuno penserebbe di attribuire all’istituto di credito un compenso del 9% per il ritardo del contribuente.
Infine si segnala che non viene ricordato al contribuente il fatto che in caso di mancato pagamento, anche in assenza di impugnazione, per 180 giorni l’agente della riscossione non potrà effettuare azioni esecutive.