Il gesto d’ira dettato da uno stato di esasperazione non è giusta causa di licenziamento
È illegittimo il licenziamento del dipendente che, esasperato da un
collega, gli lancia la cornetta in un gesto d’ira. Sicuramente si
tratta di un comportamento volgare ed inurbano ma non è tale da rompere
il rapporto fiduciario col datore di lavoro e, quindi, da costituire
giusta causa di recesso. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza
23289/09 con cui ha respinto il ricorso di un’azienda contro il
verdetto d’appello che aveva dichiarato l’illegittimità del
licenziamento intimato ad un proprio dipendente reo di aver pronunciato
una frase volgare e di aver lanciato la cornetta del telefono ad un
compagno di lavoro. Per i giudici del merito, infatti, il lancio del
ricevitore non aveva «il contenuto di violenza o minaccia nei confronti
di un collega ma era da ascriversi al momentaneo stato di
esasperazione». Tesi condivisa in pieno dalla sezione lavoro del
Palazzaccio che ha sottolineato come, il comportamento addebitabile al
lavoratore, pur se riprovevole per i suoi connotati di «volgarità e
inurbanità» non era tale da giustificare una sanzione espulsiva, per
due motivi: il primo, perché non era idoneo ad incrinare il vincolo
fiduciario; il secondo, perché non era in grado di pregiudicare
irrimediabilmente l’affidamento del datore sul futuro corretto
adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.