Il ginecologo non dichiara all’ospedale le visite extra moenia ed evade le percentuali dovute: è reato
Visite extra moenia non fatturate: è truffa. C’è il classico accordo tra medico ed ente ospedaliero presso cui lavora: puoi fare visite private – extra moenia – ma devi darci una percentuale per ogni parcella. Per due anni, presso l’ospedale per cui lavora, un ginecologo non emette fattura per numerose visite, per un totale di 280mila euro, omettendo quindi di versare ad ospedale ed ASL 25mila euro. Per questo viene condannato per truffa con attenuanti generiche a 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa, pena estinta per l’indulto.
Il medico ricorre in cassazione. Ritiene che se il PM, in fase di indagini preliminari, avesse escusso le pazienti del ginecologo, come da questo richiesto, sarebbe risultata smentita la teste chiave dell’accusa, una dipendente del medico la cui credibilità non sarebbe stata correttamente valutata, vista anche la sua soccombenza in un contenzioso civile contro il suo datore. La Suprema Corte (10061/13) ricorda che anche la difesa può svolgere le proprie indagini. Non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del PM di non escutere le testi proposte dall’indagato. E’ inammissibile il ricorso del medico nella parte in cui lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva. Il ginecologo ha infatti deciso di seguire la strada del rito abbreviato, processo caratterizzato dal blocco della prova, ad eccezione dei casi in cui la scelta del rito sia subordinata all’assunzione di determinate prove o che il giudice ritenga, a propria discrezione, di integrare il materiale probatorio. Dalla scelta del rito deriva l’impossibilità di richiedere mezzi di prova fuori dagli ambiti e dalle cadenze processuali fissate dal codice. La richiesta di integrazione probatoria non può che essere considerata come una mera sollecitazione dell’attenzione del giudice, «la cui valutazione non è sottoposta ad alcun vincolo, obbligo o dovere di motivazione in caso di reiezione». La Corte rileva infine che l’attendibilità della testimone è stata correttamente valutata. Le sue dichiarazioni sono infatti congruenti con quanto riportato sulle agende sequestrate dalla polizia. Peraltro la sentenza del giudice del lavoro è del tutto estranea ai fatti valutati dal giudice penale. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso proposto dal medico.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it