Il legale deve astenersi dall’incarico solo se il conflitto con il cliente è reale
Il legale può non assistere un cliente soltanto qualora il
conflitto di interessi col cliente stesso è “reale ed effettivo” non essendo
sufficiente la motivazione per la quale “l’incarico è potenzialmente dannoso”.
Lo
ha sancito la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 26631 del 18 dicembre 2009, con cui ha bocciato il
ricorso di un avvocato che aveva avuto un conflitto reale con un cliente
e che per questo era stato colpito dalla sanzione disciplinare
dell’avvertimento.
In particolare, Piazza Cavour ha motivato così la propria decisione: “è pur vero che
l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la
norma deontologica sancisce l’obbligo, per l’avvocato, di astenersi dal
prestare attività professionale anche in presenza di un conflitto di
interessi meramente potenziale con il proprio assistito è contrastante
con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, viceversa, la norma si
applica solo allorché sia stata accertata l’esistenza e la
verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti”.