Il "legittimo impedimento"
Il provvedimento ha lo scopo di introdurre una
norma che permette al premier e ai ministri di far valere – nei
processi a loro carico o come parte offesa – lo svolgimento delle
attività di governo come impedimento a comparire alle udienze. Ogni
volta che si rinvia un’udienza, il rinvio non può essere superiore a
sei mesi. Anche la prescrizione resta bloccata per la durata del
rinvio. La norma non si applica ai reati ministeriali (articolo 96
della Costituzione) ed è transitoria: durerà 18 mesi (nel
frattempo il Parlamento dovrebbe approvare una legge costituzionale
sulle “modalità di partecipazione ai processi penali” da parte di
premier e ministri). Se il premier o ministri sono vittime di reati
possono valutare l’ipotesi di prendere parte ai processi. Il testo si applica ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado.
Il testo
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
Disposizioni su impedimento a comparire in udienza
Art. 1.
1. Per il Presidente del Consiglio dei
ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo
420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei
procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante
esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai
regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993,
e successive modificazioni, delle attività preparatorie e
consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni
di governo.
2. Per i Ministri l’esercizio delle attività
previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le
attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle
funzioni di governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi
dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle
udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando
ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad
altra udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri
attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento
delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il
processo ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere
superiore a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per
l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall’articolo 159,
primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma
del medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o
grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1
si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge
costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché delle
modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque,
non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al
fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla
Costituzione e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le norme richiamate dal testo:
Articolo 96 della Costituzione
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Legge 23 agosto 1988, n.400 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio
Articoli
5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri), 6
(Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati
interministeriali) e 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome).
Articolo 420-ter del Codice di procedura penale
Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore.
1.
Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e
risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire
per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e
dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo
419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato
sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o
forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e
non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di
impugnazione.
3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si
presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal
comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con
ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione
all’imputato.
4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro
che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a
norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che
l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione
non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e
l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore
impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si
proceda in assenza del difensore impedito.
Sospensione del corso della prescrizione
Il
corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di
custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge,
oltre che nei casi di:
1. autorizzazione a procedere;
2. deferimento della questione ad altro giudizio;
3.
sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di
impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta
dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo
per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere
differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario
al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte
salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di
procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la
sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie
la richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è
cessata la causa della sospensione.