Il locatore può rifiutare la riconsegna dell’immobile
Il caso riguarda dei privati cittadini che hanno locato un immobile all’amministrazione provinciale di Napoli che ne ha fatto un edificio scolastico. Nel corso della locazione, l’immobile è stato danneggiato pesantemente. A seguito del recesso dell’amministrazione dal contratto i locatori hanno rifiutato di ricevere in consegna l’immobile a causa delle sue pessime condizioni. L’amministrazione al contempo non ha più versato il canone di locazione.
La sentenza
La Cassazione, con la sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013, chiarisce che vanno tenute distinte le ipotesi in cui lo stato deplorevole in cui si trova l’immobile affittato è dovuto a una colpa lieve oppure grave del conduttore. Nel primo caso mancano le piccole opere di manutenzione che avrebbero permesso un diverso e migliore stato dell’immobile, nel secondo invece sono stati effettuati interventi di ampia portata che hanno cambiato la fisionomia dell’immobile stesso.
Per i danni di lieve entità non tocca al conduttore intervenire. Per il ripristino dell’immobile sono sufficienti interventi di ordinaria amministrazione che possono essere eseguiti normalmente dal conduttore sulla base del rispetto del dovere di ordinaria diligenza. Fatto salvo naturalmente il diritto al risarcimento del danno.
Diverso il caso dei gravi danni, che necessitano dell’effettuazione di lavori straordinari e gravosi per ottenere il ripristino dell’immobile nella situazione iniziale.
Se il locatore ottiene una sentenza di condanna contro il conduttore al risarcimento delle spese sostenute per il ripristino e al rilascio dell’immobile, allora il rifiuto alla consegna è illegittimo dalla data in cui viene definitivamente attribuito al locatore medesimo il risarcimento al danno, mentre è giustificato e quindi legittimo il rifiuto opposto in precedenza. Per il periodo in cui il rifiuto è legittimo scatta la mora del conduttore che, pertanto, resta obbligato al pagamento del canone.
Non parliamo però di un principio di applicazione automatica, poiché può essere legato al bilanciamento delle condizioni economiche delle parti.
Fonte: www.fiscopiu.it