Il macchinario non era sicuro: niente proscioglimento nel merito per il datore
L’amministratore di una società è accusato di lesioni colpose a seguito dell’infortunio sul lavoro che aveva coinvolto un operaio mentre stava utilizzando una macchina per la raccolta di trucioli metallici priva dei prescritti requisiti di sicurezza e non conforme alle norme. Essendo stato dichiarato il reato estinto per prescrizione, l’imputato ricorre per cassazione chiedendo il proscioglimento nel merito. La Cassazione (sentenza 11522/13) premette che il sindacato di legittimità ai fini dell’eventuale prevalenza di una causa di proscioglimento nel merito su quella di estinzione del reato può avere esito favorevole solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulta evidente sulla base degli elementi e delle considerazioni poste alla base della sentenza impugnata, senza la possibilità di nuove indagini o ulteriori accertamenti. A giudizio della S.C., tali condizioni non ricorrono nel caso di specie: il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte territoriale non avrebbe considerato le modalità di funzionamento del macchinario e il fatto che era impossibile incorporarlo in una linea di produzione già esistente. La pronuncia impugnata, però, afferma che l’infortunio era stato causato proprio dal fatto che la macchina non era stata inserita in parallelo con altre macchine e la prassi dell’alimentazione manuale della stessa a motore acceso era da ascrivere alla responsabilità del datore. Per valutare la fondatezza delle argomentazioni difensive bisognerebbe valutare nuovamente il materiale probatorio, ma tale operazione è preclusa al giudice di legittimità. Queste considerazioni, secondo la Corte, valgono anche in riferimento al secondo motivo di ricorso, incentrato sulla presenza sul macchinario di una tramoggia idonea a prevenire l’infortunio nonché di un tasto di spegnimento che avrebbe potuto essere facilmente azionato dall’operatore, evitando così l’incidente: i giudici di merito, infatti, hanno rilevato l’inidoneità della tramoggia a scongiurare il trascinamento del corpo all’interno del macchinario e la mancanza di sensori destinati, in tal caso, a provocare l’arresto della macchina; la raggiungibilità del pulsante di arresto costituisce invece una questione di puro fatto. Neppure la terza doglianza, infine, merita di essere accolta: nella fattispecie, infatti, non si possono applicare le deroghe previste dall’art. 132, D.P.R. n. 547/1955, relative ai macchinari in cui la rotazione del cilindro avviene a velocità ridotta, dal momento che la macchina era in grado di sviluppare una notevole forza di trascinamento. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it