Il mese di fuoco degli accertamenti
Rush finale per gli accertamenti. La conclusione dell’anno coincide con lo scadere dei termini a disposizione del fisco per effettuare controlli e contestazioni ai contribuenti. Termini diversi da imposta a imposta e da situazione a situazione.
Ma attenzione anche alla notifica. Quest’ultima è tempestiva se l’invio (per esempio per posta) è effettuato entro il termine di decadenza, a nulla rilevando la data di effettiva ricezione da parte del contribuente. Quindi se l’atto viene consegnato all’ufficio postale entro il 31 dicembre, ma ricevuto dal contribuente l’anno successivo la notifica è tempestiva.
Intanto, però, l’avvicinarsi di fine anno può far emergere un doppio problema: gli avvisi sprint, emessi prima dei 60 giorni dalla redazione del verbale; la sottolineatura di violazioni a rilevanza penale che può consentire di guadagnare il raddoppio dei termini di accertamento. Questi ultimi due aspetti saranno oggetto degli altri approfondimenti in pagina, vediamo intanto alcuni dei termini in scadenza a fine anno.
Controlli e accertamenti
Entro il 31 dicembre dovranno essere notificate le cartelle relative agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione dell’anno 2008 (liquidazione delle dichiarazioni) e al controllo formale delle dichiarazioni anno 2007 (per esempio controllo delle detrazioni, deduzioni). La scadenza è a pena di decadenza, pertanto nel caso di inattività dell’amministrazione entro il 31 dicembre, le somme non potranno più essere pretese.
Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, gli uffici devono rettificare in quest’ultimo mese le violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l’anno 2007 (Unico 2008) ovvero per l’anno 2006, se sono state omesse, fatti salvi i casi in cui c’è un reato tributario. Mentre le cartelle di pagamento relative alle pretese contenute in accertamenti divenuti definitivi (perché per esempio non impugnati) o a sentenze passate in giudicato devono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui tale accertamento è divenuto definitivo. A pena di decadenza, per fine anno dovranno essere notificate le cartelle relative a ruoli conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi nel 2010 o a sentenze passate in giudicato nel 2010.
Entro il prossimo mese di dicembre devono anche essere notificate le cartelle di pagamento relative alle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata conseguiti nel l’anno 2008 non versate in seguito alla comunicazione.
Imposte indirette
I termini di decadenza si computano, generalmente, con riferimento alla data esatta di stipula o registrazione dell’atto. Quindi il 31 dicembre non comporterà la decadenza generalizzata di atti registrati in un determinato anno, ma eventualmente solo quelli stipulati o registrati il 31 dicembre di anni precedenti. Per la rettifica derivante da accertamento di valore di immobili o aziende l’avviso deve essere notificato entro 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale o, se precedente, dalla registrazione dell’atto. Per la liquidazione dell’imposta principale, complementare o suppletiva il termine è triennale. Uno dei casi più frequenti è sicuramente quello relativo alla rettifica dei benefici prima casa richiesti in sede di acquisto. È di 5 anni, invece, il termine per procedere alla richiesta dell’imposta nel caso di omessa registrazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il fatto legittimante la registrazione.
Sanzioni e compensazioni
Entro fine anno dovranno essere notificati, a pena di decadenza, gli atti di contestazione ovvero di irrogazione di sanzione (ad esempio la mancata emissione di scontrini e ricevuti fiscale) relativi a violazioni commesse nel 2007. Eventuali indebite compensazioni effettuate nel 2004 devono essere contestate (mediante notificazione del relativo atto) dall’agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 dicembre.