Il militare che si ferisce durante un salvataggio effettuato in libera uscita è Vittima del Dovere
Importante presa di posizione del Tribunale di Genova su una tematica di
rilevantissimo impatto sociale, legata alla nuova e per certi versi
rivoluzionaria normativa in tema di Vittima del Dovere. Va premesso che la legge
266/05 all’art. 1 commi 562 e ss. ha inteso avviare un processo di equiparazione
integrale delle Vittime del Dovere alle Vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, delineando una serie di fattispecie nel contesto delle
quali l’evento lesivo potrà comportare il riconoscimento dei benefici. In
particolare il comma 563 individua alcune attività che il legislatore ha
ritenuto pericolose per definizione, tanto che, per comportare l’insorgenza del
diritto, e’ sufficiente che il fatto lesivo si sia verificato per effetto
diretto di eventi verificatisi in occasione di una di esse.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti
pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di
servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) contrasto della
criminalità;
b) servizi di ordine pubblico;
c) vigilanza infrastrutture
civili e militari;
d) operazioni di soccorso;
e) attività di tutela della
pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale, non aventi necessariamente caratteri di
ostilità;
possono essere state riportate non solo in attività di servizio (ossia, nel
momento in cui i pubblici dipendenti siano stati comandati di intervenire) ma
anche “nell’espletamento delle funzioni di istituto”: questa precisazione ha la
concreta funzione di coprire, in particolare per i casi “a) contrasto dalla
criminalità”, “d) operazioni di soccorso”, ed “e) tutela della pubblica
incolumità”, anche gli episodi di morti o lesioni occasionate da interventi
eseguiti fuori servizio, da parte di coloro (come i militari, le forze
dell’ordine, ma anche i medici) tenuti in queste situazioni a intervenire sempre
e comunque anche “in borghese” in caso di calamità, pericoli, o fatti
delittuosi…