Il notaio che sfrutta il nome di un vecchio studio rischia la sospensione
Il notaio che utilizza il nome di un vecchio
studio per attirare la clientela, per poi stipulare nel suo studio, rischia la sospensione. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3 del 5
gennaio 2010, con cui ha spiegato che questo tipo di attività è equiparabile ed è
sanzionabile. In particolare, gli Ermellini hanno espresso quanto segue: “Il fenomeno dell’accaparramento di clienti, realizzato mediante l’opera di un
terzo procacciatore risulta tuttora esattamente prevista dal nuovo art.
31 del codice deontologico notarile, secondo cui nell’ambito del
generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di
assunzione dell’incarico, da qualsiasi comportamento che possa influire
sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle
parti, e che vieta al notaio di servirsi “dell’opera di un terzo
(procacciatore) che induca le persone a sceglierlo” o di conferire “al
procacciatore l’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli
clienti” giusta le ipotesi rispettivamente contemplate dalle lettere a)
e b) della nuovo codice deontologico”. E ancora. “In altri termini
anche in base al nuovo codice, i notai non possono accaparrarsi clienti
utilizzando l’opera di terzi procacciatori di affari od utilizzando
situazioni analoghe (va ribadito che dette attività di procacciamento e
le attività analoghe vanno sempre intese nel senso generico, meramente
economico e non tecnico-giuridico indicato a proposito del secondo
motivo).Inoltre non è possibile sostenere “…a partire dal l ° gennaio
2007, la eliminazione dal codice deontologico delle situazioni analoghe
al procacciamento di clienti…” citando “… il comma 3 dello stesso
articolo 2 che espressamente statuisce che le disposizioni
deontologiche che contengono prescrizioni contrastanti con il primo
comma sono in ogni caso nulle a partire dal I° gennaio 2007….”;
infatti (e questo è un punto essenziale) la (vecchia) disposizione
deontologica in tema di procacciamento di affari (o situazioni
analoghe) non è contrastante con detto primo comma (per la non
incompatibilità tra le disposizioni in questione); come del resto è
ulteriormente dimostrato dal fatto che detta vecchia disposizione del
codice deontologico è stata fondamentalmente riprodotta nella
corrispondente norma del nuovo codice deontologico”.