Il nuovo processo sommario: natura giuridica e conseguenze
Il rito sommario non può essere considerato un procedimento a cognizione sommaria, ma a cognizione piena e senza calendario.
Prevale,
cioè, la funzione di accertare, in maniera definitiva, la parte che ha
torto e quella che ha ragione rispetto alle finalità proprie dei
procedimenti a tutela sommaria.
Questo
è quanto stabilito da una interessante sentenza del Tribunale di Varese
ad opera del Giudice dr. Buffone, il quale, giudicando su un
procedimento concernente un inadempimento contrattuale (rientrante
nell’ambito del procedimento sommario di cognizione) ha ritenuto di
dover procedere, in via preliminare, alla qualificazione giuridica del rito sommario di cognizione, nel senso di procedimento di plena cognitio ovvero nel senso di tutela sommaria.
I punti salienti
Le
ragioni e le considerazioni a supporto della soluzione adottata dal
giudice nella ordinanza in commento sono varie e possono così essere
sintetizzate:
- innanzitutto, la delega legislativa, contenuta nella riforma del 2009, propone, de jure condendo,
la concentrazione dei procedimenti civili in tre riti, tra cui prevale
il sommario (collocato nell’ambito dei procedimenti civili di natura
contenziosa) con la prevalenza dei caratteri di semplificazione della
trattazione o dell’istruzione; - è, inoltre, prevista
espressamente la “comunicabilità” tra il sopra citato rito sommario di
cognizione e il rito ordinario, in quanto la conversione determina il
passaggio di una controversia tra binari paralleli, non ipotizzabile nella ipotesi in cui si tratti di riti ontologicamente differenziati; - infine,
il fatto di aver richiamato il procedimento sommario, come uno dei tre
modelli, sta a significare che il rito in questione va a collocarsi al di fuori delle tutele sommarie.
Il provvedimento con il quale viene definito il rito di cognizione produce gli stessi effetti di cui all’articolo 2909 c.c. , ovvero di cosa giudicata; è
da ritenersi, pertanto, come un processo di cognizione speciale,
alternativo rispetto al procedimento a cognizione piena, il quale
assicura la stessa tutela.
Nel procedimento descritto dagli articoli 702 bis e seguenti del nostro codice di procedura, la formulazione dei mezzi istruttori dovrà essere effettuata al più tardi all’udienza di prima comparizione,
(prima della pronuncia dell’ordinanza che su tali istanze provvede), in
cui le parti hanno la facoltà di specificare le prove già richieste nei
propri atti oppure di formulare istanza per quelle determinate dalla
difesa altrui.
Oltre questo “limite”, alle parti non è consentito dedurre nuovi mezzi di prova, in quanto si andrebbe incontro al rischio di “favorire atteggiamenti difensivi secundum eventum litis”; rimane, però, salvo il potere di provvedere a nuovi mezzi di prova ex officio,
anche su impulso delle parti, dopo oppure durante l’istruzione
probatoria, nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno e
necessario; ma non ci sarà conversione del rito.
Ciò che differenzia il rito previsto dai sopra citati articoli dal rito sommario è, quindi, l’oggetto della causa,
emergente dalle difese e dalle eccezioni delle parti, comprendendo in
esse anche le eventuali istanze di estensione del contradditorio ad
altri soggetti.
La fissazione del calendario del
processo non è compatibile con i procedimenti nei quali prevalgono
aspetti di semplificazione della trattazione o istruzione della causa,
connotanti il procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.
La valutazione sarà condotta sulla base del principio di celerità dei tempi, asse portante del rito in oggetto.
Per quanto concerne la “decidibilità” nelle forme del sommario il giudice sarà chiamato a valutare nell’ordine:
- l’oggetto originario del processo ed i fatti costitutivi della domanda, anche in relazione al valore della causa;
- le
eventuali domande riconvenzionali e le domande nei confronti di terzi,
nonché le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai
terzi; - infine, l’impostazione complessiva del sistema
difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di
fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di
singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste
istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum.