Il padre mostra disinteresse per la figlia: legittimo prevedere l’affidamento esclusivo alla madre
È vero che l’affidamento condiviso è la regola e quello esclusivo
l’eccezione. Ma quando il padre mostra un concreto disinteresse per la
figlia è legittimo affidarla in via esclusiva alla madre. Lo precisa il
Tribunale di Novara nella sentenza 131/10. Per decidere se addebitare
la separazione a uno dei coniugi – ricordano i magistrati – il giudice
deve andare alla ricerca di un nesso di causalità: ciò che conta è
accertare se vi sia stato, ad opera di una delle parti, un
comportamento contrario rispetto ai doveri del matrimonio che abbia
fatto in modo che la prosecuzione della convivenza divenisse
intollerabile. Insomma: la dichiarazione di addebito della separazione
– aggiunge il Tribunale – richiede la prova che l’irreversibilità della
crisi sia collegabile al comportamento contrario ai doveri che
scaturiscono dal matrimonio attraverso un vero e proprio rapporto di
causalità. Pur considerando l’intervenuta entrata in vigore della legge
54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i
figli minori restino affidati a entrambi i genitori (articolo 155 comma
2) ed ha previsto l’affido condiviso come la regola, nel caso di
specie, tenuto conto della mancata manifestazione di alcun interesse
all’affidamento della bambina da parte dell’ex marito, sussistono i
presupposti per affidarla in via esclusiva all’ex moglie. Data
l’indifferenza del padre poi nei confronti della figlia non sussistono
neanche i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto
di visita paterno. Qualora, però, l’ex coniuge intenda riavvicinarsi
alla figlia e iniziare un percorso di graduale recupero di un rapporto
con la minore, potrà vederla e tenerla con sé secondo le disposizioni,
dettate, di volta in volta, dalla madre, sempre tenendo conto in via
prioritaria delle esigenze della bambina e dei suoi impegni scolastici
e ricreativi.