Il pagamento della bolletta telefonica non può avvenire gratuitamente e senza aggravio di costi
Premette il ricorrente, abbonato telefonico con rapporto intrattenuto con la società Telecom Italia s.p.a., di avere esperito nei confronti di quest’ultima il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 3 e segg. dell’All. A alla delibera n. 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – d’ora in poi, Agcom – con istanza rivolta al Comitato Regionale per le Comunicazioni presso il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna (Co.re.com), e che, fallito tale tentativo, ha chiesto che fosse l’Agcom a definire la controversia in atto, formulando le seguenti richieste, affinché Telecom Italia fosse obbligata a: 1) offrire agli abbonati di rete fissa almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; 2) ripristinare immediatamente la riscossione per contanti senza aggravio di spese, sia direttamente che tramite sostituti; 3) rimborsare agli abbonati di rete fissa le spese sostenute per il pagamento delle bollette con aggravio di spese a partire dal 1° gennaio 2002 secondo criteri di equità e correttezza.