Il pagamento delle imposte sui compensi di un appalto avviene solo dopo il collaudo
L’impresa paga le imposte su quanto percepito in virtù di un contratto di appalto solo a seguito del collaudo.
A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione con la sentenza n. 26664 del
18 dicembre 2009, con cui ha accolto, in parte, il ricorso di un
contribuente che non aveva dichiarato i compensi percepiti per un
appalto terminato per il fatto che non era stato ancora effettuato il
collaudo. In sentenza è specificato che “concorrono a formare il reddito d’impresa di un periodo considerato i
ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti
ultimati nel medesimo periodo, e non anche quelli degli appalti già in
corso, ma non ancora ultimati, con l’ulteriore non irrilevante
precisazione che, l’appalto può considerarsi ultimato solo a partire
dal giorno in cui a intervenuta (o si considera intervenuta)
l’accettazione dal committente, perché è quello il momento in cui si
perfeziona il diritto dall’appaltatore al corrispettivo, a norma
dell’art. 1665 c.c.. Il collaudo, invero, rappresenta l’atto
costitutivo del diritto dell’appaltatore al conseguimento del
corrispettivo, con la conseguenza che è legittima l’imputazione del
corrispettivo al periodo d’imposta in cui a avvenuto il collaudo. Come
noto, l’accettazione può avvenire anche per acta concludentia, quando
il committente compie un atto che presuppone la volontà di accettare o
é incompatibile con quella di non accettare, e,comunque, l’accertamento
della avvenuta accettazione è di pertinenza del giudice di merito”.