Il pedone investito non riesce a identificare il veicolo? Ha diritto al risarcimento
stradale causato da un’auto pirata o, comunque, da un veicolo non
identificato, può proporre azione diretta nei confronti dell’impresa
designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni, ai sensi
dell’art. 19, lett. a), legge n. 990/1969, ed ottenere il risarcimento
dei danni.
stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la
sentenza 16 dicembre 2010 – 14 gennaio 2011, n. 745, con la quale si
afferma come la prova dei fatti, da parte del danneggiato, possa essere
fornita anche sulla base di semplici tracce ambientali o dichiarazioni
orali.
psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto, non è richiesto un
comportamento di non comune diligenza, o di complessa e onerosa
attuazione, come quello diretto ad identificare il veicolo
dell’investitore, ad esempio, mediante annotazione del numero di targa.
situazione di mero fatto che considera l’esistenza del sinistro come
fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, richiede che
siano verificate le condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova
della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza
che si possa configurare, a carico del danneggiato, un obbligo di
collaborazione che sia eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca
con il trasformarlo in un “investigatore privato o necessariamente in
un querelante”.
vittima di un sinistro stradale l’adempimento dell’obbligo di
collaborazione diretto ad identificare il veicolo, prendere il numero di
targa ovvero a ottenere le generalità dell’investitore, in quanto si
tradurrebbe in una condotta troppo onerosa rispetto alla dinamica
dell’incidente.
dell’aprile 1998 F..I. conveniva in giudizio la società Assicurazioni
Generali spa, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada (FGVS) per ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate nel sinistro
stradale verificatosi il (OMISSIS) .
un’autovettura, che, dopo l’impatto, si era allontanata e gli aveva così
impedito di identificare sia il veicolo investitore che il suo
guidatore.
domanda e la decisione, sul gravame del soccombente, era confermata
dalla sentenza pubblicata il 13 settembre 2005 della Corte d’appello di
Napoli, che condannava F..I. alle spese del grado capovolta.
caso di investimento da parte di un veicolo rimasto sconosciuto la
responsabilità del Fondo deve essere esclusa qualora la mancata
identificazione del mezzo investitore sia da attribuire a dolo o colpa
del danneggiato – ritenevano che dall’espletata prova orale erano emerse
le seguenti circostanze:
al pedone e da essa erano discesi sia il guidatore che un passeggero;
I.F. per un pò di tempo, sino a quanto erano sopraggiunte altre due
persone;
dell’autovettura investitrice l’assicurazione era stato già richiesto
l’intervento urgente di un’ambulanza.
l’infortunato aveva avuto a disposizione tutto il tempo necessario per
identificare il mezzo investitore e che lo stesso “se pure sofferente
non richiese ai suoi conoscenti di annotare almeno il numero di targa
del veicolo che lo aveva investito”, per cui confermava la conclusione
cui era giunto in primo grado il tribunale di attribuire la mancata
identificazione del mezzo alla esclusiva condotta negligente di F..I. .
“evidente discrepanza” tra le dichiarazioni rese da I.F. ai Carabinieri e
quanto riferito dai due testimoni suoi conoscenti, aggiungeva che la
circostanza “induce a nutrire dubbi sulla stessa effettiva presenza dei
due testimoni sul luogo del fatto e sulla attendibilità delle loro
affermazioni, con la conseguenza che deve ritenersi privo di qualsiasi
prova l’asserito investimento ad opera di un veicolo non identificato”.
nella indicata qualità, la quale ha anche presentato memoria.
falsa applicazione della norma di cui all’art. 19 lett. a) della legge
n. 990 del 1969 nonché il vizio di motivazione sul punto – il ricorrente
deduce che non sussiste un obbligo di particolare diligenza in capo al
soggetto danneggiato per l’individuazione del veicolo investitore e
che il giudice del gravame, in relazione alle fornite prove, aveva
omesso di valutare se, per la precaria sua situazione fisica e psichica
per quanto gli era accaduto, ad esso ricorrente potesse addebitarsi a
colpa il non avere identificato l’autovettura investitrice, tenuto
conto della normale esigibilità di tale onere e del fatto.
all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deduce il vizio in iudicando e in
decidendum della sentenza d’appello nella parte in cui essa, dopo aver
dato per certo che l’incidente si era verificato, pone in dubbio
l’effettiva presenza sul posto dei testimoni escussi e da ciò desume che
non sarebbe stata data la dimostrazione che vi sia stato realmente il
preteso investimento del pedone ad opera di un veicolo non
identificato.
diligenza da parte dell’infortunato avrebbe certamente consentito di
identificare l’autovettura investitrice, onde, non avendo I.F. assolto a
tale suo onere, il fatto costitutivo della sua pretesa, quanto
all’elemento relativo all’avvenuto sinistro da parte di veicolo “rimasto
sconosciuto”, non poteva ritenersi dimostrato.
ritenuto di non potere accogliere l’istanza risarcitoria siccome
proposta, è quello per cui il dubbio sulla effettiva presenza sul posto
dei due testimoni induceva a ritenere i testi inattendibili e, perciò,
neppure dimostrato l’asserito investimento ad opera di veicolo non
identificato.
24449/2005) che in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art.
19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa
designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati
da veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di
assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla
base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo
alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune
diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle
sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto.
mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico e
che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la
verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della
compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che
risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello
stesso danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto
alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore
privato o necessariamente in un querelante”.
chiaro che delle due adottate rationes decidendi è inconciliabile
l’affermata contestualità, evidente essendo o che l’investimento da
parte di ignoti non si è affatto verificato, come sembra potersi
evincere dal secondo argomento della sentenza impugnata, per cui, in tal
caso, altro non doveva venire all’esame del giudicante quanto a
pretesa condotta negligente dell’infortunato; ovvero che l’investimento
ad opera di ignoti sia realmente accaduto, come ammette in modo
tutt’altro che implicito il giudice del gravame, che, su tale
presupposto, ritiene di dovere anche esaminare se poteva, nella specie,
essere esigibile una condotta dell’infortunato improntata a
collaborazione doverosa e compatibile alle sue condizioni fisiche e
psichiche.
denunciata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla
medesima Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che,
deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e che,
per il caso di ritenuta sussistenza dell’investimento ad opera di
ignoti, valuterà anche circa l’esigibilità di una diversa condotta di
collaborazione dell’infortunato in applicazione della seguente regola di
diritto.
della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal
Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non
identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa
risarcitoria, quanto all’avvenuto evento ad opera di ignoti, non
richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza
ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all’identificazione
del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un
idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche
ed alle circostanze del caso concreto”.
La
Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Napoli in diversa composizione.