Il possesso della cambiale da parte del debitore prova l’avvenuto pagamento
Il possesso, in originale, delle cambiali, da parte del debitore, dimostra l’avvenuto pagamento, se manca la prova che giustifichi il possesso del titolo di credito per ragioni diverse dall’adempimento. Scatta, infatti, una presunzione giuridica di pagamento anche in base al fatto che il trattario che paga la cambiale ha il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore.
Lo ha chiarito la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, nella sentenza 7 aprile-3 giugno 2010, n. 13462, con la quale si conferma il dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito, costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa”.
Sempre secondo il giudice nomofilattico, ci si trova in presenza di una presunzione giuridica e non di una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), il quale attribuisce al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna, con quietanza al portatore.
In definitiva: in sede contrattuale, la natura di atto giuridico in senso stretto, e non di negozio, propria del pagamento, permette il ricorso alla prova per presunzioni, senza tenere in considerazione i limiti di valore contemplati dagli artt. 2721, 2726 e 2729 c.c., i quali trovano applicazione per le presunzioni semplici ma non anche per quelle legali, secondo quanto previsto dall’art. 2728, comma 1, c.c..