Il preavviso di fermo si può impugnare, la cassazione a sezioni unite smentisce il tribunale di Napoli
I giudici della Corte di cassazione, sezioni unite, provano a mettere la parola fine alla girandola i sentenze e orientamenti sull’impugnabilità del preavviso di fermo. Con la sentenza 10672/09, i giudici hanno infatti stabilito che il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile. Infatti, svolge una funzione de tutto analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. Il preavviso è spesso l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo. Per i giudici l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del dlgs 546/92 deve essere inteso in senso estensivo e deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.