Il Prefetto può vietare la detenzione di armi a persone ritenute ‘pericolose’
La potestà di vietare la detenzione di armi a persone ritenute capaci di abusarne è assegnata all’autorità di Pubblica Sicurezza (in particolare al Prefetto) e non può essere esercitata in base a presunzioni astratte o a meri elementi indiziari, ma richiede – ai fini del giudizio prognostico di un possibile abuso – un’attenta e motivata considerazione delle qualità soggettive del detentore dei mezzi di possibile offesa, delle sue condizioni, dello
stile di vita e degli ambienti di frequentazione, dalle quali possa collegarsi l’evento dannoso che si vuole prevenire.
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 maggio 2009, n. 932