Il professionista demansionato ha diritto ai danni patrimoniali e non patrimoniali
I professionisti hanno diritto ai danni patrimoniali e non patrimoniali
se il superiore gerarchico li ha ingiustamente demansionati ed
estromessi da qualunque attività, compromettendone così la carriera e
la vita di relazione. La Cassazione ha sanzionato il comportamento di
un primario che aveva demansionato, non facendolo partecipare a nessuna
attività del reparto, un chirurgo anziano che, per questo, gli aveva
fatto causa. I giudici hanno affermato che il professionista “va posto
in uno stato costituzionalmente protetto, per le connotazioni
essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità professionale;
in altri termini in una posizione soggettiva costituzionalmente
protetta; in una fattispecie di rapporto gerarchico professionale,
quale quello che ricorre tra il primario di un reparto ospedaliero di
chirurgia pediatrica e l’aiuto anziano già operante nel reparto,
rapporto che integra un contatto sociale dove la posizione del
professionista dequalificato è presidiata da precetti costituzionali,
costituisce fatto colposo che configura illecito civile continuato ed
aggravato dal persistere della volontà punitiva e di atti diretti
all’emarginazione del professionista, la condotta del primario che,
nell’esercizio delle mansioni cui era addetto. Tale condotta altamente
lesiva è soggettivamente imputabile al primario, come soggetto agente,
ed esprime l’elemento soggettivo della colpa in senso lato, essendo
intenzionalmente preordinata alla distruzione della dignità personale e
dell’immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro in
ambito professionale, con lesione immediata e diretta dei diritti
inviolabili del lavoratore professionista”.