Corte di Cassazione, Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 1408)
E’ quanto affermato dalla seconda sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n.1408/2011 in cui viene sancito il principio in base al quale non può essere legalmente imposto ad una compagnia di assicurazioni il diritto del contraente di una polizza ad assicurare, mediante la medesima polizza, anche un veicolo in proprietà altrui.
Nè, del resto, proseguono i Giudici della legittimità, può ritenersi vessatoria la clausola contrattuale che impedisca di assicurare mediante la medesima polizza (e la medesima classe di merito) una vettura altrui ma pur sempre in uso al conducente.
Nel caso di specie, la Corte ha quindi rigettato il ricorso di un’automobilista che aveva adito la giurisdizione per far accertare il suo preteso diritto ad assicurare per la R.C. auto il veicolo di proprietà della madre mediante polizza allo stesso intestata per altro veicolo di sua proprietà.