Il provvedimento di iscrizione ipotecaria deve essere idoneamente motivato e giustificato dal concessionario per la riscossione dei tributi (o agente per la riscossione)
IL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA DEVE ESSERE IDONEAMENTE MOTIVATO E GIUSTIFICATO DAL CONCESSIONARIO
PER
TRIBUTI (O AGENTE PER
RISCOSSIONE
E’ quanto affermato dal Tribunale di Napoli, III sezione, nella persona del Giudice Michele Magliulo, con sentenza n. 3279 del 2009, cospicuamente motivata e validamente argomentata.
Ancora una vittoria per l’Associazione Noi Consumatori, per l’Avv. Angelo Pisani e soprattutto per i Contribuenti. La decisone in esame potrà, infatti, costituire un precedente a cui i Giudici dovranno attenersi nella risoluzione di casi analoghi. Sorprendente è infatti la coerenza logico-giuridica delle argomentazioni adottate e la chiarezza espositiva delle ragioni a fondamento della decisione.
Nella sentenza si legge che tutti gli atti emessi dal concessionario della riscossione devono essere motivati, poiché il cittadino deve essere messo in condizione di conoscere i presupposti di fatto e di diritto sui quali l’atto è fondato, allo scopo: da un lato, di consentire il controllo giurisdizionale del legittimo esercizio del potere di imposizione; dall’altro, di assicurare al contribuente, a fronte di una pretesa tributaria, una difesa adeguata delle proprie ragioni.
L’obbligo di motivazione è imposto: in via generalizzata, vale e dire con riferimento ai provvedimenti amministrativi di ogni tipo, dall’art. 3 della L. n. 241/90 ( legge sul procedimento amministrativo); con riferimento all’avviso di accertamento dall’art. 42 DPR 600/73; riguardo agli atti tributari dall’art. 7 della L. n. 212/2000, che prevede anche la possibilità di una motivazione per relationem, purchè gli atti presupposti siano allegati all’atto notificato ovvero siano in esso riprodotti nel loro contenuto essenziale, in modo da rendere edotto il contribuente degli elementi essenziali del provvedimento e quindi di poterne contestare i presupposti.
Alla luce dei sopra esposti principi di diritto, Il Tribunale di Napoli ha dichiarato che il provvedimento d’iscrizione ipotecaria privo di indicazione dei ruoli e delle cartelle presupposto è illegittimo, per difetto di motivazione, chiarendo che si tratta di un vizio intrinseco dell’atto esecutivo, imputabile alla Concessionaria.