Il Redditometro si può applicare retroattivamente
Un contribuente riceveva avviso di accertamento per il recupero della maggiori imposte IRPEF e ILOR a seguito di rettifica del reddito dichiarato dallo stesso in applicazione del cd. Redditometro.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR Lombardia confermava la decisioneassumendo che il nuovo strumento di determinazione dei redditi non poteva essere applicato retroattivamente ovvero, come nel caso di specie, ad una dichiarazione dei redditi anteriore alla sua introduzione nel nostro Ordinamento.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte – con la sentenza n. 13776 del 31 maggio 2013 – ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che la rettifica del reddito con metodo sintetico, in base al cd. Redditometro, non determina alcun problema di retroattività, essendo stato in tali termini disciplinato il potere di accertamento, sul quale il momento di elaborazione del redditometro incide.
In particolare, la Corte ha spiegato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione degli indici e coefficienti presuntivi ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, in quanto le modificazioni introdotte alla disciplina originaria dello strumento, non hanno modificato la sostanza dello stesso, ma solo aspetti procedimentali.
Fonte: www.fiscopiu.it