Il regolamento Ce del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
PREMESSA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerato quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Ai sensi dell’articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.
(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi all’ingiunzione di pagamento europea.
(5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.
(6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.
(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.
(8) I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.
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(1) GU C 221 dell’ 8.9.2005, pag. 77.
(2) Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2006.
(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.
(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.
(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.
(12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un’ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l’esigenza di garantire l’accesso alla giustizia.
(13) Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.
(14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.
(15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.
(16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l’esame.
(17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.
(18) L’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l’importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell’ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.
(19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell’ambito della procedura relativa all’ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all’osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell’ingiunzione di pagamento europea.
(20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall’assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.
(21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea.
(22) L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un’altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.
(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.
(24) L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.
(25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda.
(26) Le spese di giudizio di cui all’articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un’entità diversa dal giudice.
(27) Un’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione. La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l’ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare le norme minime stabilite dall’articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall’articolo 23.
(28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (1). Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l’ingiunzione di pagamento europea.
(29) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(30) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).
(31) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
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(1) GU L 124 dell’ 8.6.1971, pag. 1.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).