Il regolamento su divorzio e separazione personale in Gazzetta Europea
per quanto concerne la legge applicabile alle controversie in materia
di separazione personale e divorzio.
- di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
- di legge dello stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi,
nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della
conclusione dell’accordo; - di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
- o, infine, di legge del foro.
1259/2010, pubblicato nella GUUE (L343) del 29 dicembre 2010, relativo
“all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale”.
giuridico per la regolamentazione delle separazioni e dei divorzi, i
quali presentino aspetti transnazionali; in particolar modo per
quanto concerne quelle separazioni e quei divorzi che vedono coinvolti
soggetti appartenenti a diversi Stati membri.
ossia il nuovo testo si applica solamente agli stati che hanno deciso
esplicitamente di aderirvi (14 su 27), che nello specifico sono:
Belgio, Bulgaria; Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia.
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.
- annullamento del matrimonio;
- obblighi di mantenimento;
- responsabilità verso i figli;
- effetti patrimoniali del matrimonio;
- trust o successioni;
- capacità giuridica delle persone fisiche.
accennato in apertura di commento, l’articolo 18 dello stesso specifica
che esso si applica ai procedimenti avviati e agli accordi tra i coniugi sulla legge applicabile conclusi a decorrere dalla data del 21 giugno 2012.
conclusi prima della sopra menzionata data, a patto che siano conformi
alle prescrizioni stabilite negli articoli 6 e 7 del regolamento, ossia
relativi al consenso e alla validità formale e sostanziale
dell’accordo.
sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge
di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia
stata adita prima della citata data del 21 giugno 2012.
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che
autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto
applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (1),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera
circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di
tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della
cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni
transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del
mercato interno.
(2) A norma dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, tali misure includono quelle intese ad assicurare la
compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti
di leggi.
(3) Il 14 marzo 2005 la Commissione ha adottato un libro verde sul
diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio. Il
libro verde ha dato il via a un’ampia consultazione pubblica sulle
soluzioni possibili ai problemi che può porre la situazione attuale.
(4) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha proposto un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (2) limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale.
(5) Il 5 e 6 giugno 2008 il Consiglio, riunito a Lussemburgo, prendeva
atto della mancanza di unanimità su tale proposta e dell’esistenza di
difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l’unanimità allora e
in un prossimo futuro, e constatava che gli obiettivi della proposta
non potevano essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando
le pertinenti disposizioni dei trattati.
(6) Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, la
Francia, l’Italia, la Lettonia. il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta,
l’Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia hanno successivamente
trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di
instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile in materia matrimoniale. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha
ritirato la propria richiesta.
(7) Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione
2010/405/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del
diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale.
(8) Ai sensi dell’articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, al momento della loro instaurazione
le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto
salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite
dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni
rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto
salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti
già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che
partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la
partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il
presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri
partecipanti conformemente ai trattati.
(9) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico
chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai
cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del
diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in
cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi
che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più
favorevole alla tutela dei suoi interessi.
sostanziale sia nelle disposizioni, dovrebbe essere coerente con il
regolamento (CE) n. 2201/2003. Non dovrebbe tuttavia applicarsi
all’annullamento del matrimonio.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o
all’allentamento del vincolo matrimoniale. La legge determinata dalle
norme di conflitto del presente regolamento dovrebbe applicarsi alle
cause del divorzio e della separazione personale.
Questioni preliminari quali la capacità giuridica e la validità del
matrimonio e materie quali gli effetti del divorzio o della separazione
personale sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità
genitoriale, le obbligazioni alimentari o altri eventuali provvedimenti
accessori dovrebbero essere regolate dalle norme di conflitto
applicabili nello Stato membro partecipante interessato.
(11) Al fine di definire con precisione l’ambito di applicazione
territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati
membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.
(12) Il presente regolamento dovrebbe presentare un carattere
universale, vale a dire che le norme uniformi in materia di conflitto di
leggi dovrebbero poter designare la legge di uno Stato membro
partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante o la legge
di uno Stato non membro dell’Unione europea.
(13) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere
dalla natura dell’autorità giurisdizionale adita. Se del caso,
un’autorità giurisdizionale dovrebbe essere considerata adita ai sensi
del regolamento (CE) n. 2201/2003.
(14) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui
hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro
divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è
opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato
membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato
membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del
28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale (3), potrebbe intervenire per fornire assistenza alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.
(15) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la
flessibilità e garantire una maggiore certezza del diritto. A tal fine,
il presente regolamento dovrebbe potenziare l’autonomia delle parti in
materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una limitata
possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio o
alla separazione personale.
(16) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui
hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai
coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dai
trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(17) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi
abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti
essenziali della legge nazionale e dell’Unione e delle procedure in
materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l’accesso
ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna
regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si
avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE.
(18) La scelta informata di entrambi i coniugi è un principio
essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere
esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta
della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo
la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità
per i due coniugi. A tal fine i giudici negli Stati membri
partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell’importanza di una
scelta informata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze
giuridiche dell’accordo raggiunto.
(19) Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale, in
modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro
consenso sia rispettato nell’obiettivo di garantire la certezza del
diritto ed un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la
validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per
assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro
scelta. Come minimo l’accordo sulla scelta della legge applicabile
dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le
parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui
entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è
concluso l’accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi
ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio
esistere in uno Stato membro partecipante in cui l’accordo è inserito
nel contratto di matrimonio. Se, nel momento in cui è concluso
l’accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri
partecipanti diversi che prevedono requisiti di forma differenti, è
sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due
Stati. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, uno solo dei due
coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante che
prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero
essere rispettati.
(20) L’accordo che designa la legge applicabile dovrebbe poter essere
concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale e anche nel corso del procedimento se la legge del
foro lo prevede. In tal caso, dovrebbe essere sufficiente che
l’autorità giurisdizionale metta agli atti tale designazione in
conformità della legge del foro.
regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su
una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull’esistenza
di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di
garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le
situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per
assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene
più favorevole alla tutela dei suoi interessi. È altresì opportuno che
la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i
procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da
una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto.
(22) Laddove, ai fini dell’applicazione della legge di uno Stato, il
presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di
collegamento, la problematica dei casi di cittadinanza plurima dovrebbe
essere disciplinata dalla legislazione nazionale, nel pieno rispetto
dei principi generali dell’Unione europea.
(23) Nell’ipotesi di un procedimento volto a convertire una separazione
personale in divorzio e in mancanza di scelta della legge applicabile
ad opera delle parti, la legge applicata alla separazione personale
dovrebbe applicarsi anche al divorzio. Tale continuità favorirebbe la
prevedibilità per le parti e rafforzerebbe la certezza del diritto. Se
la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione
della separazione in divorzio, il divorzio dovrebbe essere
disciplinato dalle norme di conflitto che si applicano in mancanza di
scelta ad opera delle parti. Ciò non dovrebbe ostare a che i coniugi
chiedano il divorzio in forza di altre norme del presente regolamento.
(24) In certe situazioni, quali quelle in cui la legge applicabile non
prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente
all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o
alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge
dell’autorità giurisdizionale adita. Ciò dovrebbe tuttavia far salva la
clausola relativa all’ordine pubblico.
(25) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità
giurisdizionali degli Stati membri la possibilità, in circostanze
eccezionali, di disapplicare una disposizione della legge straniera
qualora in una data fattispecie sia manifestamente contraria all’ordine
pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero
poter applicare l’eccezione di ordine pubblico allo scopo di non
tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato qualora
ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in particolare all’articolo 21, che vieta qualsiasi forma di
discriminazione.
(26) Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge
dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità
giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere
interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla
l’istituto del divorzio. In tal caso, l’autorità giurisdizionale non
dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù
del presente regolamento.
Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge
dello Stato membro partecipante in cui è adita l’autorità
giurisdizionale non considera valido il matrimonio in questione ai fini
del procedimento di divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato, inter
alia, nel senso che tale matrimonio non esiste secondo la legge di tale
Stato membro. In tal caso, l’autorità giurisdizionale non dovrebbe
essere obbligata a emettere una decisione di divorzio o di separazione
personale in virtù del presente regolamento.
(27) Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o
più sistemi giuridici o complessi di norme per materie disciplinate
dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura il
presente regolamento si applica nelle differenti unità territoriali di
tali Stati e Stati membri partecipanti o a categorie diverse di persone
di tali Stati e Stati membri partecipanti.
(28) In mancanza di norme che designino la legge applicabile, le parti
che scelgono la legge dello Stato di cui una di esse ha la cittadinanza
dovrebbero al tempo stesso indicare di quale unità territoriale hanno
convenuto di applicare la legge nel caso in cui lo Stato di cui è scelta
la legge comprenda diverse unità territoriali, ciascuna delle quali ha
il proprio sistema giuridico o un complesso di norme in materia di
divorzio.
(29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la
certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei
procedimenti matrimoniali internazionali e quindi agevolare la libera
circolazione delle persone nell’Unione europea, non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a
motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere
conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, se
del caso mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di
sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(30) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, segnatamente l’articolo 21, che vieta qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri
partecipanti dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto
di tali diritti e principi,
AMBITO DI APPLICAZIONE, RELAZIONE CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003, DEFINIZIONI E CARATTERE UNIVERSALE
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un
conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche
se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di
un procedimento di divorzio o separazione personale:
a) la capacità giuridica delle persone fisiche;
b) l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
c) l’annullamento di un matrimonio;
d) il nome dei coniugi;
e) gli effetti patrimoniali del matrimonio;
f) la responsabilità genitoriale;
g) le obbligazioni alimentari;
h) i trust o le successioni.
Articolo 2
Relazione con il regolamento (CE) n. 2201/2003
Il presente regolamento fa salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.
Articolo 3
Definizione
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti:
1) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e
alla separazione personale in virtù della decisione 2010/405/UE o in
virtù di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1,
secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea;
2) «autorità giurisdizionale»: tutte le autorità degli Stati membri
partecipanti competenti per le materie rientranti nell’ambito di
applicazione del presente regolamento.
Articolo 4
Carattere universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante.
CAPO II
NORME UNIFORMI SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE
Articolo 5
Scelta della legge applicabile dalle parti
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile
al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle
seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se
uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o
d) la legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge
applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al
più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari
designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi
all’autorità giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti
tale designazione in conformità della legge del foro.
Articolo 6
Consenso e validità sostanziale
1. L’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o
di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe
applicabile in virtù del presente regolamento se l’accordo o la
disposizione fossero validi.
consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza
abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, se dalle
circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto
del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.
Articolo 7
Validità formale
1. L’accordo di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, è redatto per
iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta
comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una
registrazione durevole dell’accordo.
2. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui
entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è
concluso l’accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali
accordi, si applicano tali requisiti.
3. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, la residenza abituale
dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e se la legge
di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l’accordo è
valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno
dei due Stati.
4. Se, nel momento in cui è concluso l’accordo, uno solo dei coniugi ha
la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato
prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si
applicano tali requisiti.
Articolo 8
Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti
In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la
separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo
non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità
giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è
adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
Articolo 9
Conversione della separazione personale in divorzio
1. In caso di conversione della separazione personale in divorzio, la
legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio,
a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi
dell’articolo 5.
2. Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non
prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica
l’articolo 8, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai
sensi dell’articolo 5.
Articolo 10
Applicazione della legge del foro
Qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8
non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché
appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al
divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro.
Articolo 11
Esclusione del rinvio
Quando prescrive l’applicazione della legge di uno Stato, il presente
regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello
Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Articolo 12
Ordine pubblico
L’applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente
regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti
manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
Articolo 13
Divergenze fra le legislazioni nazionali
Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non
prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai
fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di
divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso.
Articolo 14
Stati con due o più sistemi giuridici – conflitti territoriali di leggi
Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il
proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate
dal presente regolamento:
a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della
determinazione della legge applicabile ai sensi del presente
regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell’unità
territoriale pertinente;
b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso
come riferimento alla residenza abituale in un’unità territoriale;
c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento
all’appartenenza all’unità territoriale designata dalla legge di detto
Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale scelta
dalle parti o, in mancanza di scelta, all’unità territoriale con la
quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.
Articolo 15
Stati con due o più sistemi giuridici – conflitti interpersonali di leggi
In relazione ad uno Stato con due o più sistemi giuridici o complessi
di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie
disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di
tale Stato è inteso come riferimento al sistema giuridico determinato
dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si
applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o
i coniugi hanno il legame più stretto.
Articolo 16
Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi
Uno Stato membro partecipante in cui diversi sistemi giuridici o
complessi di norme si applicano a materie disciplinate dal presente
regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento a
conflitti di leggi che riguardano unicamente tali diversi sistemi
giuridici o complessi di norme.
CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 17
Informazioni da parte degli Stati membri partecipanti
1. Entro il 21 settembre 2011 gli Stati membri partecipanti comunicano
alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali riguardo:
a) ai requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge
applicabile, conformemente all’articolo 7, paragrafi da 2 a 4; e
b) alla possibilità di designare la legge applicabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3.
Gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.
2. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni
comunicate conformemente al paragrafo 1 con mezzi appropriati, in
particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in
materia civile e commerciale.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli
accordi di cui all’articolo 5 conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012.
Producono tuttavia effetti anche gli accordi sulla scelta della legge
applicabile conclusi prima del 21 giugno 2012, a condizione che siano
conformi agli articoli 6 e 7.
2. Il presente regolamento fa salvi gli accordi sulla scelta della
legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro
partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima del
21 giugno 2012.
Articolo 19
Relazione con altre convenzioni internazionali in vigore
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi
dell’articolo 351 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni
internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento
dell’adozione del presente regolamento o al momento dell’adozione della
decisione ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e che disciplinano i conflitti di
leggi in materia di divorzio o separazione.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri
partecipanti, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di
essi nella misura in cui esse riguardino materie disciplinate dal
presente regolamento.
Articolo 20
Clausola di revisione
1. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente
regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune
proposte di modifica.
2. A tal fine gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione
le informazioni pertinenti in ordine all’applicazione del presente
regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 21 giugno 2012, ad eccezione dell’articolo 17, che si applica a decorrere dal 21 giugno 2011.
Per gli Stati membri partecipanti che partecipano a una cooperazione
rafforzata in forza di una decisione adottata ai sensi dell’articolo
331, paragrafo 1, secondo comma o terzo comma, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, il presente regolamento si applica
dalla data indicata nella relativa decisione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri partecipanti
conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. SCHAUVLIEGEIT
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).