Il rilascio del contrassegno assicurativo garantisce l’indennizzo sebbene la polizza sia invalida
L’assicurazione deve sempre il risarcimento danni quando rilascia il contrassegno.
Infatti anche qualora la
polizza non sia valida, l’assicurazione deve il risarcimento per un evenuale incidente stradale.
A quesat conclusione è giunta la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 1823 del 15 gennaio 2010, con la quale ha respinto il ricorso di una
compagnia assicurativa che si era rifiutata di risarcire i danni per il decesso di 3 giovani provocato da un suo assicurato poiché, aveva affermato, il contratto stipulato era nullo. Gli Ermellini hanno, invece, chiarito che “nei giudizi di risarcimento dei danni
derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa
non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza”.
Per
quanto riguarda la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale il principio posto dall’art. 7 della legge n. 990 del 1969,
secondo cui, “nei confronti del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al
risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza,
indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di
assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia
assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione
risarcitoria”. Non solo. “Il rilascio del contrassegno
assicurativo da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo a
risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo,pure se il
contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è
l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto
assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi”.