Il Sindaco non può limitare il diritto di riunirsi e manifestare
Tutelare la sicurezza dei cittadini, va bene. Ma il
Sindaco non può limitare il diritto costituzionalmente garantito di
riunirsi e manifestare liberamente. Spetta, infatti, al Prefetto
d’intesa con il primo cittadino adottare provvedimenti di
regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. È quanto
emerge dalla sentenza 19/2010 emessa dal Tar Lombardia, sede distaccata
di Brescia.
Il caso
Tutto nasce dall’ordinanza del
Sindaco di un Comune nell’hinterland di Brescia che disciplinava le
riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico di associazioni,
comitati, o enti che perseguivano scopi culturali, religiosi o
politici. Il provvedimento stabiliva che i promotori di una riunione in
luogo pubblico o aperto al pubblico dovessero darne avviso all’Autorità
locale di pubblica sicurezza almeno cinque giorni prima. E non è tutto:
chi promuoveva o dirigeva funzioni, cerimonie o pratiche religiose
aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al culto doveva darne
preavviso almeno trenta giorni prima della data fissata per lo
svolgimento dell’evento. Dulcis in fundo, tutte le riunioni dovevano
essere tenute in lingua italiana.
E’ stato accolto il ricorso
di una associazione d’integrazione culturale che si era rivolta al
giudice amministrativo affinché venisse accertata la violazione del
diritto all’identità culturale e di quello a riunirsi. La direttiva 26
gennaio 2009 del ministero dell’Interno – è questa la tesi della difesa
– attribuisce esclusivamente al Prefetto il potere di emanare appositi
provvedimenti per vietare la possibilità di riunirsi in determinati
luoghi pubblici. La stessa normativa prevede che il diritto
costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in
luogo pubblico costituisca espressione fondamentale della vita
democratica e come tale vada preservato e tutelato. Ne consegue
l’esclusiva competenza del Prefetto (pur nella necessaria intesa con i
Sindaci) ad assumere provvedimenti di regolamentazione delle
manifestazioni in luogo pubblico. Insomma: laddove il primo cittadino
abbia adottato una espressa disciplina delle riunioni in luogo pubblico
nel proprio Comune ha illegittimamente provveduto in materia di
esclusiva competenze e spettanza del Prefetto.