Il tabacco lavorato è da considerarsi alla stregua dei prodotti in regime di sospensione dell’accisa
Direttiva 92/12/CEE – Prodotti soggetti ad accisa – Importazione di tabacco greggio non soggetto ad accisa nell’ambito del regime di perfezionamento attivo – Trasformazione in tabacco spuntato – Circolazione tra Stati membri – Documento di accompagnamento»
Le autorità fiscali degli Stati membri sono informate dagli operatori delle forniture spedite e ricevute mediante il documento o un riferimento al documento di cui all’articolo 18. Tale documento consta di quattro esemplari (…) Lo Stato membro di destinazione può prevedere che l’esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento sia autenticato o vidimato dalle proprie autorità. Gli Stati membri che applicano questa disposizione devono informarne la Commissione, che informa a sua volta gli altri Stati membri. Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino in regime sospensivo a destinazione di un depositario autorizzato, di un operatore registrato o non registrato, un esemplare del documento amministrativo di accompagnamento o una copia del documento commerciale con le debite annotazioni è rinviato dal destinatario allo speditore per appuramento, non oltre i 15 giorni successivi al mese di ricevimento. Il regime sospensivo di cui all’articolo 4, lettera c) è appurato vincolando i prodotti soggetti ad accisa in uno dei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 e in conformità di detto paragrafo, previo ricevimento da parte dello speditore dell’esemplare di ritorno del documento amministrativo di accompagnamento o di una copia del documento commerciale in cui sia debitamente annotato che tali prodotti sono vincolati…